La rinunzia alla eredità: natura giuridica



In esito all'apertura della successione a causa di morte, si determinano i fenomeni della vocazione e della delazione ereditaria. La più rilevante situazione giuridica soggettiva che sorge a favore del chiamato (che è altresì titolare di una serie di poteri in funzione conservativa e cautelare) si rinviene nel diritto di accettare l'eredità. Esso è connotato da una speciale consistenza: il diritto di accettazione consiste, infatti, nel diritto ad essere investito di una qualità (quella di erede) che comporta a propria volta una serie di diritti, di obblighi, di poteri nota1.

Occorre peraltro fare attenzione a non riferire del diritto di accettare come di un diritto al diritto (costruzione che è stata ad altro proposito criticata: si pensi alla tematica dei diritti reali in re aliena, in relazione al sovrapporsi di più diritti relativamente al medesimo bene materiale). Il tema è oggetto di approfondimento nella sede, più appropriata, di esame del diritto di accettazione.

Ciò premesso, il diritto di accettare l'eredità può venire meno per svariate cause (prescrizione, decadenza, premorienza), tra le quali la rinunzia all'eredità posta in essere dal chiamato.

La rinunzia all'eredità (art. 519 cod.civ.) consiste nell'atto negoziale unilaterale non recettizio mediante il quale il chiamato abbandona, dismette il diritto di conseguire la qualità di erede senza trasmetterlo ad altri.

La natura giuridica della rinunzia all'eredità è vivamente dibattuta. Secondo un'opinione nota2 essa dovrebbe essere qualificata come un atto di rifiuto: non si verificherebbe un abbandono di un diritto, bensì si respingerebbe una complessa posizione giuridica afferente alla qualità di erede.

Occorre a questo proposito intendersi sul termine rifiuto: se con esso intendiamo evocare il concetto di un atto dismissivo per il cui tramite si determina la risoluzione di una acquisizione già perfezionata, sia pure in modo non stabile e definitivo, producendosi l'eliminazione retroattiva degli effetti di essa, la definizione non può attagliarsi alla fattispecie in esame. Con la rinunzia all'eredità non vengono meno gli effetti di un'acquisizione provvisoria, ma si respinge la possibilità di acquisire una serie di diritti e di obblighi che fanno capo ad una qualitànota3. Tra l'altro va notato come l'eventuale rinunzia che fosse stata perfezionata nel tempo successivo a comportamenti del chiamato qualificabili in chiave di accettazione tacita d'eredità art. 476 cod.civ. si paleserebbe come del tutto inefficace (Cass. Civ., Sez.III, 6070/12) proprio perchè, una volta accettata l'eredità, la rinunzia caso mai potrebbe avere ad oggetto i diritti ereditari ormai acquisiti in capo all'erede.

Ecco perché è preferibile accogliere la tesi tradizionale, secondo la quale la rinunzia all'eredità è vera e propria rinunzia abdicativa che consiste nella dismissione del diritto di accettare l'eredità senza che esso venga trasferito ad altri nota4. Si rifletta infatti sulle conseguenze che essa determina: la delazione a soggetti sostituti o a chiamati in subordine opera non già quale diretta conseguenza della rinunzia, ma quale mero effetto indiretto dell'eliminazione retroattiva della chiamata del rinunziante nota5.

Permane invero un'analogia tra rinunzia all'eredità e rifiuto: entrambi determinano l'estinzione retroattiva della situazione giuridica soggettiva già esistente in capo al rinunziante. Il chiamato rinunziante si considera infatti come se non lo fosse mai stato, eliminandosi con efficacia retroattiva la chiamata. Ordinariamente invece si riferisce degli effetti della rinunzia come di effetti dismissivi che non eliminano la permanenza del diritto relativamente al tempo anteriore all'atto abdicativo.

Note

nota1

Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir. civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1977, p.68.
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nota2

Ferri, Successioni in generale, Artt.456-511, in Comm. cod. civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1980, p.72.
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nota3

Moscarini, voce Rinunzia, in Enc. Giur.Treccani, p.4.
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nota4

Cariota-Ferrara, Le successioni per causa di morte. Parte generale, vol.III, Napoli, 1962, p.131; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.VI, Milano, 1962, p.444.
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nota5

Moscarini, op.cit., p.4.
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Bibliografia

  • CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977

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