La riabilitazione consiste nell'effetto di una specifica dichiarazione dell'ereditando contenuta in un atto pubblico o in un testamento. In conseguenza di essa "chi è incorso nell'indegnità è ammesso a succedere..." (
art.466 cod.civ. ).
La natura giuridica della riabilitazione appare di
indole negoziale nota1: l'intento di perdonare ne è il motore, ma in sostanza gli effetti della stessa appaiono strettamente dipendenti dall'intento del disponente
nota2. Costui infatti, con la relativa dichiarazione, rimuove consapevolmente e volontariamente gli effetti di una sanzione prevista dall'ordinamento in conseguenza della tenuta di una specifica condotta del potenziale erede o legatario. Il sentimento di perdono gioca quale motivo dell'atto, ma la causa di esso è costituita dalla finalità riabilitativa
nota3.
Ciò premesso, la figura in considerazione può essere annoverata tra le
disposizioni non aventi carattere patrimoniale che ben possono essere veicolate nel testamento, pur potendo venire autonomamente perfezionate per altra via (contemplando l'
art.466 cod.civ. in via alternativa l'atto pubblico). Per questo motivo si fa riferimento alla categoria degli
atti post mortem, intesa come quelle disposizioni destinate ad assumere efficacia successivamente alla morte del disponente e veicolabili da un testamento in modo non necessario (potendo per l'appunto essere perfezionati anche nella forma di atto immediatamente efficace durante la vita del disponente)
nota4.
nota1
Note
nota1
E' questa l'opinione assolutamente prevalente: Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, vol.XII, 1961, p.101; Mirabelli, L'atto non negoziale nel diritto privato italiano, Napoli, 1955, p.113; Palazzo, Le successioni, in Tratt.dir.priv., diretto da Iudica-Zatti, Milano, 2000, p.224.
top1 nota2
Per questo motivo si sottolinea (Ferri, Successioni in generale (Artt.512-535), in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.168) che si tratta di un atto personale nel duplice significato che non ammette rappresentanza (né legale né volontaria) e che può solo rivolgersi ad un soggetto determinato. Deve perciò escludersi la validità di un atto di riabilitazione fatto genericamente dal de cuius senza indicazione delle persone da riabilitare. L'indicazione del destinatario non comporta tuttavia la recettizietà dell'atto: anzi si sottolinea che la "riabilitazione consiste in una dichiarazione espressa di volontà, non recettizia, non dovendo essere né comunicata né tanto meno notificata al soggetto interessato" (Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.145).
top2 nota3
Il perdono cioè costituisce il movente psicologico dell'atto di riabilitazione: Coviello, Diritto successorio, Bari, 1962, p.190 e Monosi, L'indegnità a succedere, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.153.
top3 nota4
E' questa la tesi di Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento: contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà, Milano, 1954, p.252. V'è al riguardo chi sembra condurre la riabilitazione alla categoria degli atti post mortem in conseguenza della natura non patrimoniale della disposizione contenuta nel testamento (Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.131). Non pare tuttavia essenziale questo aspetto quanto piuttosto quello, congiunto, già citato (vale a dire il venire ad effetto dell'atto successivamente alla morte del disponente e l'indifferenza del veicolo fruibile). Solo Coviello, op.cit., p.195, ravvisa nella riabilitazione un negozio mortis causa sulla base della considerazione che esso influisce sul fenomeno successorio. A questa opinione replica acutamente il Ferri, op.cit., p.190, secondo cui non può parlarsi di negozio a causa di morte, perché la riabilitazione, anche se contenuta in un testamento, non partecipa della natura di atto di disposizione dei propri beni dopo la morte. Le conseguenze patrimoniali di essa sono infatti indirette rispetto al significato, tipicamente riabilitativo dell'indegno, proprio dell'atto.
top4 Bibliografia
- CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
- COVIELLO, Diritto successorio, Bari, 1962
- GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà, Milano, 1954
- MIRABELLI, L'atto non negoziale nel diritto privato italiano, Napoli, 1955
- MONOSI, L' indegnità a succedere, Padova, Successioni e donazioni, I, 1994
- PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000
- PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981