La revoca della rinunzia all'eredità



L'art. 525 cod.civ., intitolato revoca della rinunzia, prevede la possibilità, per i chiamati che abbiano fatto rinunzia all'eredità, di poterla sempre accettare fino a che il loro diritto di acquisirla non sia andato prescritto. Il tutto a condizione che l'eredità non sia già stata acquistata da altri chiamati in subordine e senza pregiudizio delle ragioni conseguite da terzi sopra i beni dell'eredità.

La facoltà di revoca della rinunzia, il cui aspetto formale viene messo a fuoco partitamente, può dirsi dunque riassuntivamente qualificata dai seguenti presupposti e limiti:
  1. il mancato decorso del termine prescrizionale del diritto di accettare da parte del rinunziante;
  2. il mancato acquisto dell'eredità da parte degli altri chiamati;
  3. la salvezza dei diritti eventualmente acquistati dai terzi. Nonostante il titolo della norma in esame si esprima testualmente in chiave di revoca della rinunzia, è unanime tra gli interpreti l'opinione che nega all'istituto la consistenza di un atto di revoca in senso proprio nota1.

Qualora si trattasse di vera e propria revoca infatti l'effetto sarebbe quello di far venir meno la rinunzia effettuata dal chiamato, ripristinando la posizione di mero delato di quest'ultimo. Al chiamato (o delato che dir si voglia) sarebbe data la possibilità di acquisire l'eredità previa accettazione, ovvero di farvi ancora rinunzia. In realtà la norma descrive concretamente un meccanismo differente: la c.d. revoca della rinunzia non è altro che una accettazione (Cass. Civ., Sez. II, 16913/11), pur successiva alla rinunzia nota2. Detta accettazione è praticabile nella misura in cui il diritto di acquistare l'eredità non debba considerarsi prescritto in capo al soggetto accettante e altri soggetti non abbiano, sulla scorta della rinunzia fatta, acquisito diritti sull'eredità stessa nota3. Queste considerazioni dovrebbero costituire il presupposto per risolvere la questione relativa alla ammissibilità di una revoca tacita della rinunzia all'eredità. In questo senso non pare cogliere nel segno la decisione in base alla quale, essendo la rinunzia un atto necessariamente formale, anche la revoca della rinunzia dovrebbe essere qualificata dallo stesso onere, per l'effetto negandosi la possibilità di una revoca tacita della rinunzia (Cass. Civ., Sez.II, 21014/11). Se infatti è vero che la revoca della rinunzia altro non è se non una accettazione susseguente, praticabile alle condizioni di cui sopra, allora pare che il cuore del problema consista nell'accertare se eventualmente abbia avuto luogo, prima della accettazione del rinunziante, l'acquisto dell'eredità da parte dei chiamati in subordine. La questione potrebbe essere assai spinosa quando si trattasse di mettere a fuoco atti che integrassero gli estremi della semplice accettazione tacita. Proprio in base a tali considerazioni è stato deciso che integri gli estremi della revoca della rinunzia la condotta dei chiamati che, pur avendo già rinunziato all'eredità, si siano costituiti nel giudizio nel quale l'ereditando fosse stato convenuto e che fosse stato riassunto dalla parte attrice (Cass. Civ., Sez.III, 6070/12). Non v'è chi non veda come sia specialmente delicata l'ipotesi, dal momento che la riassunzione viene operata contro le persone degli eredi in questa loro qualità, pur richiedendo la valutazione di questi aspetti da parte dei chiamati che abbiano rinunziato una conoscenza tecnica per lo più carente.

La possibilità che colui che ha rinunziato possa comunque accettare, venendo sostanzialmente a rinnegare la precedente espressione di una contraria volontà, è posta in relazione al fatto che la delazione ereditaria cade nei confronti del chiamato rinunziante non già per effetto della rinunzia fatta, bensì soltanto in relazione all'acquisto dell'eredità che intervenga in capo ai chiamati in subordine nota4 . Si reputa pertanto che tale facoltà di (tardiva) accettazione si devolva, jure trasmissionis, ex art. 479 cod.civ. agli eredi del rinunziantenota5 .

Tale essendo la ratio ed i limiti della figura in esame, deve essere respinta la possibilità, pure sostenuta da alcuni nota6, che siano raggiungibili, anche successivamente all'acquisto dell'eredità intervenuto in capo a chiamati in subordine, accordi tra detti chiamati ed il rinunziante in forza dei quali il secondo possa ancora accettare l'eredità. E' preferibile la tesi contraria: una volta acquisita l'eredità da parte di altri chiamati, la delazione a favore del chiamato rinunziante non può che reputarsi caduta irrimediabilmente nota7 . Né essa è suscettibile di reviviscenza, poiché il fenomeno della delazione e della conseguente attribuzione dell'eredità è materia sottratta alla disponibilità dei privati ( Cass. Civ. Sez. II, 8912/98).

Giova infine riferire l'impossibilità di configurare una revoca della rinunzia al legato parallela rispetto alla figura di cui all'art. 525 cod.civ., stante l'eccezionalità della disposizione in esame nota8.

La rinunzia al legato (la quale, si badi, a differenza della rinunzia all'eredità, si configura quale rinunzia ad un diritto già acquisito in capo al legatario) non può dunque essere efficacemente revocata. In esito al venir meno del diritto del legatario al lascito, l'erede potrà considerarsi liberato dalla relativa obbligazione.

Note

nota1

Cfr. Ferrero-Podetti, La rinuncia all'eredità, in Successioni e donazioni, vol.I, a cura di Rescigno, Padova, 1994, p.385.
top1

nota2

Capozzi, Successioni e donazioni, t.1, Milano, 1983, p.214; Ferri, Successioni in generale, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1980, p.119.
top2

nota3

Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.353.
top3

nota4

Cicu, Successioni per causa di morte, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1961, p.214; Grosso-Burdese, op.cit., p.352.
top4

nota5

Così Prestipino, Delle successioni in generale, in Comm.teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p. 464; Cariota-Ferrara, Le successioni per causa di morte, vol. I, Napoli, 1977, p.491.
top5

nota6

Giannattasio, Delle successioni, in Comm.cod.civ., Torino, 1971, p.242.
top6

nota7

Conformi anche Prestipino, op.cit., p.467; Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p.160; Grosso-Burdese, op.cit., p.355; Ferri, op.cit., p.126.
top7

nota8

Così anche Capozzi, op.cit., p.214 e Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, t.2, Milano, 1952, p.115. Si ritiene che il legislatore, il quale pure ha inteso favorire la accettazione dell'eredità per assicurare continuità ai rapporti giuridici del de cuius, non ha ravvisato eguale preoccupazione nei confronti delle disposizioni a titolo particolare, data la loro minore rilevanza sociale (così Prestipino, op.cit., p.464).
top8

Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977
  • FERRERO-PODETTI, La rinuncia all'eredità, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, I, 1994
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, Torino, Comm.cod.civ., 1959
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

Prassi collegate

  • Studio n. 406-2017/C, La rinunzia all’eredità da parte del chiamato possessore

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "La revoca della rinunzia all'eredità"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti