La revoca



Non esiste nel codice civile una nozione ed una disciplina generale della revoca : vi sono singole previsioni normative (cfr. artt. 15 , 525 , 1328 , 1336 , 1411 , 1722 , 1723 , 2732 cod.civ. ) che fanno menzione della revoca come dell'atto che conferisce ad un soggetto la possibilità di far venir meno unilateralmente un atto precedentemente posto in essere nota1 .

La revoca può dunque essere definita come l' atto avente natura negoziale e struttura soggettiva unilaterale nota2 con il quale la parte manifesta il proprio intento di rimuovere un precedente atto, eliminandolo ab initio.
Si tratta dunque di un atto inteso a cancellare, a ritirare l'originario negozio e, conseguentemente, l'effetto di questo nota3.

L'effetto della revoca deve dunque essere considerato retroattivo ( ex tunc ), a differenza di quello che segue al recesso (rispetto al quale è a propria volta configurabile la revoca: cfr. Cass. Civ. Sez. Lavoro, 7617/98 ), che lascia invece intatta l'efficacia di quanto lo precede, pur sciogliendo il rapporto originato dal contratto nota4 .

Il potere di revoca, che costituisce la regola se esercitato (cfr. art. 1328 cod.civ.) nel tempo anteriore alla formazione del contratto (cioè riferito ai c.d. atti prenegoziali: proposta ed accettazione), in linea generale non può, al contrario, essere consentito una volta che l'atto si sia perfezionato nota5. Esso infatti deve essere considerato soltanto eccezionalmente ammesso dall'ordinamento, come espressione di uno jus poenitendi della parte nota6 .

Per lo più la legge prevede la revoca come l'oggetto di una facoltà collegata ad atti aventi a propria volta struttura unilaterale, facoltà che può essere esercitata fino ad un determinato momento oltre il quale non è più consentita nota7 . Così, ad esempio, ai sensi dell'art. 15 cod.civ., è possibile revocare l'atto costitutivo della fondazione (da parte di colui che l'ha disposta, ma non dagli eredi) fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento da parte dell'autorità a ciò preposta, ovvero non sia iniziata l'attività.

La rinunzia all'eredità può essere revocata fino a che il diritto di accettare non è andato prescritto ed a condizione che altri chiamati non l'abbiano acquistata (art. 525 cod.civ.).

In materia di contratto a favore di terzo, ai sensi dell'art. 1411 cod.civ., lo stipulante può revocare (o modificare) la stipulazione fino al momento in cui il terzo non abbia dichiarato, anche nei confronti del promittente, di volerne profittare. Nel caso in cui la prestazione debba essere effettuata dopo la morte dello stipulante, la revoca di costui può intervenire anche quando il terzo abbia espresso la propria adesione al beneficio ed anche per il tramite di un atto di ultima volontà (art. 1412 cod.civ.). In quest'ultimo caso è anche possibile che lo stipulante abbia rinunziato per iscritto al proprio potere di revoca.

Il testamento è invece liberamente revocabile in ogni tempo, anche implicitamente, cioè per effetto del perfezionamento di un nuovo testamento che contenga disposizioni incompatibili con il primo (art. 682 cod.civ.).

La procura è altrettanto liberamente revocabile in ogni tempo da parte del dominus : la legge si preoccupa, a tutela dei terzi, che la revoca, come anche le modificazioni dei poteri rappresentativi, siano portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (art. 1396 cod.civ.) sotto pena della produzione degli effetti dell'atto posto in essere dal falsus procurator in capo al rappresentato.

Il mandato non sfugge ad un analogo principio: tra le cause di estinzione di esso il numero 2 dell'art. 1722 cod.civ. annovera anche la revoca (la quale può anche intervenire tacitamente, per il tramite della nomina di un nuovo mandatario: art. 1724 cod.civ.). Essa viene disciplinata dall'art. 1723 cod.civ. con riferimento alla specifica ipotesi del mandato espressamente qualificato come irrevocabile in quanto conferito anche nell'interesse del mandatario. Ebbene: la revoca, nonostante la pattuita irrevocabilità, ha comunque effetto, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni da liquidare a favore del mandatario in rem propriam, per l'ipotesi che la revoca stessa non fosse intervenuta per giusta causa.

Per quanto attiene alla commissione, l'art. 1734 cod.civ. contiene la previsione della possibilità che il committente possa revocare l'ordine di concludere l'affare soltanto fino al momento in cui il commissionario non l'abbia perfezionato. Con una disposizione simile, ai sensi dell'art. 1738 cod.civ., il mittente può, in riferimento al contratto di trasporto, fino al momento in cui lo spedizioniere non abbia concluso il contratto con il vettore, revocare l'ordine di spedizione, rimborsando le spese e corrispondendo un equo compenso.

La promessa al pubblico, dalla quale scaturisce l'obbligazione di mantenerla ferma, può essere revocata (art. 1990 cod.civ.) soltanto per giusta causa e rendendo la revoca pubblica con la stessa forma con la quale era stata resa pubblica (o in maniera equivalente). L'offerta al pubblico che, a differenza della promessa al pubblico, costituisce mero atto prenegoziale, essendo assimilata alla proposta (art. 1336 cod.civ.), può essere invece revocata liberamente, purchè la revoca intervenga con le stesse forme dell'offerta o in modo equipollente.

Infine la revoca della confessione (art. 2732 cod.civ.) si configura come atto del tutto peculiare, diretto ad infirmare la portata della dichiarazione quando essa sia viziata da errore di fatto o da violenza (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 547/99 ).

Note

nota1

Così anche Romano, voce Revoca, in N.sso Dig.it., vol. XV, 1968, p. 809.
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nota2

Anche se occorre precisare che quest'ultimo aspetto non significa che la revoca debba provenire da un singolo soggetto, ma da una sola parte, intesa come centro di imputazione di interessi (ragione per cui potrebbe essere anche plurisoggettiva: Chiomenti, La revoca delle deliberazioni assembleari, Milano, 1969, p. 21).
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nota3

Romano, cit., p. 820.
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nota4

Sulla configurazione di una diversa efficacia di revoca (che opera ex tunc ) e recesso (che opera ex nunc ) non si riscontra unanimità di consensi in dottrina. Alcuni (Mancini, Il recesso unilaterale e i rapporti di lavoro, individuazione della fattispecie. Il recesso ordinario, Milano, 1962, p. 123) affermano la produzione di effetti ex nunc per entrambi gli istituti.
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nota5

Così anche L.Ferri, voce Revoca, in Enc.dir., vol. XL, p. 198.
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nota6

E' decisivo, a questo proposito, l'esame delle possibilità consentite dall'ordinamento in ordine allo scioglimento del vincolo contrattuale. Le figure generali previste a questo riguardo si individuano nel mutuo consenso (art. 1372 cod.civ.) e nel recesso (art. 1373 cod.civ. ). Nessuna menzione viene fatta per quanto attiene alla revoca.

Alcuni (Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 737) reputano che la revoca, quale istituto generale, sia in realtà prevista dal I comma dell'art. 1373 cod.civ. , pur essendo la fattispecie espressamente qualificata dal legislatore come recesso.

L'art. 1373 cod. civ. citato consente che venga attribuita ad una sola delle parti del contratto la facoltà di recedere, pur limitando questa possibilità fino al momento in cui il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Si trae argomento da quest'ultima prescrizione per concludere che, non avendo il contratto ancora prodotto efficacia alcuna né potendo produrla in esito al recesso, viene sostanzialmente ad eliminarsi il contratto stesso, producendosi le tipiche conseguenze della revoca, che consiste nell'atto con il quale viene tolto di mezzo retroattivamente l'atto e non semplicemente gli effetti di esso. Altra parte della dottrina (Ferri, cit., p. 199) non condivide questa soluzione sulla base della considerazione che "revocare l'atto o eliminare gli effetti dell'atto è, in sostanza, la stessa cosa" e ritiene di individuare la differenza tra revoca e recesso nel fatto che mentre la revoca deve provenire dall'autore dell'atto revocando, ciò non potrebbe invece dirsi per il recesso che proviene non dalle parti che hanno posto in essere il contratto, bensì da una sola di esse. Questo assunto è la logica conseguenza del fatto che, secondo questa dottrina, la revoca si applicherebbe solo agli atti unilaterali, mentre il recesso sarebbe riferibile solo ai contratti. top6

nota7

Ricollega la revoca alla facoltà, intesa come potestà giuridica e non come esercizio di un diritto potestativo Romano, cit., p. 810.
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Bibliografia

  • CHIOMENTI, La revoca delle deliberazioni assembleari, Milano, 1969
  • FERRI, Revoca, Enc.dir, XL, 1989
  • MANCINI, Il recesso unilaterale e i rapp. di lav., Milano, 1962
  • ROMANO, Revoca, Torino, NDI, 1968

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