La restituzione del bene oggetto del possesso: conseguenze relative ai frutti ed alle spese



Il possesso gode di tutela in sè, a prescindere dall'esistenza del diritto di cui normalmente costituisce l'estrinsecazione nota1. Ciò non toglie che, una volta dimostrato che la situazione possessoria non risulti basata su un titolo che la giustifica, essa deve avere termine con la restituzione del bene all'avente diritto.

Questa non è l'unica conseguenza dell'esplicazione di fatto del potere sulla res esercitato da un soggetto privo del correlativo diritto: talvolta costui deve restituire gli eventuali frutti, risarcire il danno al titolare, altre volte può verificarsi che siano state sostenute spese necessarie o semplicemente utili.

Occorre a questo proposito distinguere tra il possesso instauratosi in buona fede, ovvero in mala fede. A questo fine l'art. 1148 cod.civ. dispone che il possessore di buona fede si appropria dei frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e dei frutti civili maturati fino allo stesso giorno: dunque non è tenuto, a differenza del possessore in mala fede, a restituire i frutti che ha percepito (Cass.Civ. Sez.I, 4869/77). Può un possessore di buona fede perdere tale qualifica soggettiva?
In ogni caso, fino al momento in cui avviene la restituzione della cosa, il possessore in buona fede risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire successivamente a tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia. E' infatti evidente che, in base alla regola secondo la quale il tempo utilizzato per coltivare la domanda giudiziale non può pregiudicare l'attore, dal momento in cui ha inizio la lite le utilità della cosa spettano al titolare del diritto nota2. Il possessore (soccombente) è anche tenuto a non abbandonare la gestione della cosa, rispondendo nei confronti del titolare del diritto anche dei frutti percipiendi , quelli cioè che sarebbero stati prodotti usando la diligenza media (Cass.Civ. Sez.II, 12362/92). nota3

Per quanto attiene alle spese effettuate in relazione alla cosa, l'art. 1149 cod.civ. dispone che il possessore tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti ha comunque il diritto ad ottenere dal titolare del diritto il rimborso delle spese sostenute a norma del secondo comma dell' articolo 821 cod.civ., il quale a propria volta contiene il principio dell'obbligazione del rimborso delle spese sostenute per consentire la produzione dei frutti da parte di colui che se ne appropria nota4.

In tema di esborsi tradizionalmente si pone la distinzione tra spese necessarie, utili e semplicemente voluttuarienota5. Come vedremo tuttavia la legge sembra introdurre una diversa distinzione non già basata sugli attributi della spesa (necessaria, utile, voluttuaria), bensì sull' intrinseca natura di essa (per produzione e raccolto dei frutti, per riparazioni ordinarie, straordinarie, per i miglioramenti, per le addizioni).

Spese necessarie sono quelle connesse inevitabilmente alla produzione dei frutti (art. 821 cod.civ.). Ogniqualvolta il possessore sia tenuto alla restituzione dei frutti ( ab initio, perchè in mala fede, ovvero perchè si tratta di frutti percepiti dopo la domanda giudiziale) egli ha comunque diritto al rimborso delle spese secondo i principi esposti (artt. 1149 e 821 cod.civ.: fructus non intelliguntur nisi deductis impensis ).

Le altre spese necessarie si distinguono in spese per le riparazioni ordinarie e per le riparazioni straordinarie (art. 1150 cod.civ.).

Le spese ordinarie sono rimborsabili nella misura in cui il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti: pertanto se vi è tenuto a far tempo dalla domanda giudiziale, esse dovranno venir rifuse limitatamente a tale periodo (art. 1150, IV comma, cod.civ.).

Qualora inversamente il possessore non sia obbligato a restituire i frutti (ad es. perchè in buona fede) ovviamente il rimborso non gli è dovuto in quanto quelle spese si reputano esser state effettuate per rendere possibile il godimento del bene e la correlativa percezione dei frutti nota6.

Per quanto attiene alle spese straordinarie (per tali intendendosi quelle relative a riparazioni che eccedono l'usuale, connotate da eccezionalità) devono essere rimborsate sia al possessore di buona fede che a quello di mala fede (Cass.Civ. Sez.II, 7985/97 ).

Spese utili possono esser ritenute quelle che hanno determinato un incremento del valore del bene: tali quelle afferenti ai miglioramenti di cui al II e III comma dell'art. 1150 cod.civ.. Il rimborso di esse, tanto al possessore di buona fede quanto a quello in mala fede, è dovuto a condizione che dette migliorie esistano ancora nel momento in cui viene effettuata la restituzione (Cass.Civ. Sez.I, 6719/81 ). Viene a questo proposito in esame il principio in base al quale nemo locupletari potest cum aliena iactura posto a fondamento dell'azione d'indebito arricchimento (art. 2041 cod.civ.). Non sarebbe conforme ad equità che l'avente diritto alla cosa ritraesse un lucro in considerazione dall'aumento di valore della propria cosa a spese del possessore nota7.

Per quanto riguarda la misura dell'importo del rimborso, occorre distinguere tra possessore di buona e di mala fede.

L'indennità spettante al primo deve essere commisurata alla misura dell'aumento di valore conseguito dal bene per effetto dei miglioramenti; quella spettante al secondo (cioè a quello di mala fede), nella minor somma tra lo speso ed il migliorato. Si badi che mentre il debito di rimborso relativo alle spese di riparazione di cui al I comma dell'art. 1150 cod.civ. costituisce un debito di valuta, quello concernente i miglioramenti e le addizioni, avente natura indennitaria, può essere invece considerato come debito di valore (Cass. Civ. Sez.II, 5337/83 ) nota8.

Le spese voluttuarie non possono essere considerate come rimborsabili.

L'art. 1151 cod.civ. prevede infine che l' autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, possa disporre che il pagamento delle indennità previste dall'art. 1150 cod.civ. venga effettuato a rate, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie.

Note

nota1

V. Piga, Del possesso di buona fede come titolo autonomo per l'acquisto dei frutti. Opponibilità della buona fede quando il possesso sia stato acquistato "a domino" in base a un titolo nullo, in Giur. agraria it., I, 1955, p.9.La norma in esame richiede, con tutta evidenza, che si tratti di situazione possessoria e non già di mera detenzione. Ne segue l'inapplicabilità della regola in esame a colui che vanti la disponibilità del bene in forza di un contratto preliminare di vendita, ancorchè dotato di effetti anticipati (Cass. Civ. Sez.II, 13368/05 ).
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nota2

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.223.
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nota3

Quanto detto merita una precisazione in riferimento a situazioni potenzialmente ambigue: si pensi alla domanda giudiziale di petizione ereditaria (cui consegua la restituzione del bene atto a produrre frutti) introdotta da un soggetto la cui legittimazione attiva dipenda dalla qualifica di erede, a propria volta discendente dal riconoscimento della paternità naturale: in tal caso è stato deciso che la condizione di buona fede permanga fino al momento della notificazione della domanda di restituzione dei beni (Cass. Civ., Sez.II, 14917/12).
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nota4

Cfr. De Martino, Del possesso, della denuncia di nuova opera e di danno temuto, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja- Branca, Bologna-Roma, 1970, p.38; Montel, Il possesso, Torino, 1956, p.279.
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nota5

Si veda p.es. Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1979, p.373.
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nota6

Così Masi, Il possesso, la nuova opera e il danno temuto, in Tratt.dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.484.
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nota7

Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.394.
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nota8

V. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.776.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • DE MARTINO, Del possesso, della denuncia di nuova opera e di danno temuto, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1984
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • GENTILE, Il possesso, Torino, 1977
  • MASI, Il possesso e la denuncia di nuova opera e di danno temuto, Tratt. Rescigno, VIII, 1982
  • MONTEL, Il possesso, Torino, Trattato Vassalli, 1962
  • PIGA, Del possesso di buona fede come titolo autonomo per l'acquisto dei frutti. Opponibilità della buona fede quando il possesso sia stato acquistato "a domino" in base a un titolo nullo, Giur.agraria it., I, 1955

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