La responsabilità per danni da inquinamento marino da idrocarburi
In materia di
inquinamento marino da idrocarburi, la legge 6 aprile 1977, n.
185 di ratifica delle Convenzioni internazionali di Bruxelles,
delinea la responsabilità del proprietario della nave, dalla quale si sia sprigionato l'evento dannoso. In particolare, l'art.
3 della Convenzione Internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, prevede che colui che, al momento di un incidente, o, se l'incidente consiste in una successione di fatti, al momento in cui si è verificato il primo fatto della serie, è proprietario della nave, sia responsabile di ogni danno da inquinamento che risulti da una fuga o scarico di idrocarburi dalla propria nave in seguito all'incidente.
Il proprietario può andare esente da responsabilità solo qualora provi che il danno da inquinamento:
- risulti da un atto di guerra, da ostilità, da una guerra civile, da una insurrezione, o da un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile ed ineluttabile;
- risulti interamente dal fatto che un terzo abbia deliberatamente agito o mancato di agire nell'intento di causare un danno;
- risulti interamente dalla negligenza o da altra azione pregiudizievole di un governo od altra autorità responsabile della manutenzione di segnali luminosi o di altri mezzi di aiuto alla navigazione nell'esercizio di tale funzione.
Se vuoi aggiornamenti su "La responsabilità per danni da inquinamento marino da idrocarburi"
Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!