La responsabilità dei sindaci (società per azioni)




I sindaci sono tenuti ad adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. A seguito della riforma del 2003 è stato eliminato ogni richiamo alla disciplina del mandato, di talché oggi il componente di un collegio sindacale non può più invocare la norma di cui all'art. 1710 cod.civ. che consentiva una valutazione meno rigida dei risultati del proprio operato, soprattutto se posto in essere gratuitamente.

In generale il legislatore della riforma ha previsto, all'art. 2407 cod.civ., due ipotesi di responsabilità.

Una prima responsabilità diretta ed immediata che ha ad oggetto la verità delle attestazioni dei sindaci ed il segreto che questi devono conservare sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Una seconda responsabilità, concorrente con quella degli amministratori, per i fatti o le omissioni di questi, qualora il danno non si sarebbe prodotto se sindaci avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica. Tale ipotesi di responsabilità prevede quattro elementi costitutivi della fattispecie: a) l'atto di mala gestio da parte degli amministratori, b) il verificarsi del danno, c) la sussistenza del nesso causale tra l'atto di mala gestio e il danno stesso infine d) la prova che il danno non si sarebbe prodotto se vi fosse stata vigilanza da parte dei sindaci. In giurisprudenza si veda Cass. Civ., Sez. I, 13081/13.

La responsabilità prevista in capo ai sindaci è solidale così che il soggetto danneggiato potrà agire a sua discrezione anche nei confronti di uno o più sindaci, salvo il potere del convenuto di rivalersi, pro quota, nei confronti degli altri coobbligati.

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