La responsabilità solidale (illecito extracontrattuale)




L'art. 2055 cod. civ. prevede che, laddove il fatto dannoso sia imputabile a più persone, esse siano obbligate in solido al risarcimento del danno.La previsione di un'ipotesi di responsabilità solidale, nota1, è applicabile, in particolare, ogni qualvolta l'evento dannoso sia causalmente derivato dalle condotte, anche autonome, indipendenti e non identiche di più persone, cioè da fatti illeciti anche tra loro diversi e temporalmente distinti, purché concorrenti a determinarlo con efficacia di concausa .

In tal caso, il danneggiato può rivolgersi ad uno solo dei coobbligati e pretendere da questi l'intero risarcimento (c.d. rapporto esterno). Il coobbligato escusso ha, poi, ai sensi del secondo comma dell'art. 2055 cod. civ. , azione di regresso contro ciascuno degli altri coobbligati, limitatamente alla misura determinata dalla rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate (c.d. rapporto interno tra più obbligati solidali), presumendosi uguali, soltanto nel dubbio, le singole colpe.

Nel caso il giudizio sia instaurato dal soggetto danneggiato nei confronti di uno (o solo di alcuni), e non di tutti i corresponsabili dell'evento lesivo, nessuna violazione del principio del contraddittorio può dirsi consumata, alla luce della regola generale, dettata in tema di solidarietà passiva, secondo la quale non sussiste alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario per il soddisfacimento giudiziale di tale tipo di obbligazioni e non v'è, del pari, obbligo, per il danneggiato, di evocare in giudizio tutti i responsabili, regola che incontra una deroga nel solo caso della sussistenza di una responsabilità, in capo ad uno dei danneggianti, che dipenda dalla responsabilità di altro (o altri) co-danneggiante (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 5944/97 ).

Il diritto di regresso sussiste, altresì, nell'ipotesi in cui il debitore solidale abbia pagato al creditore una somma maggiore rispetto alla parte incombentegli, ma non l'intero, poiché la ratio delle norme è il depauperamento del suo patrimonio oltre il dovuto nonché il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 884/98 ).

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Note

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Arlotta, C onsiderazioni in tema di transazione "pro quota" di obbligazione solidale (nota a Tribunale di Crotone, 27/11/2001 n. 695 ), in Dir. e giur., 2001, vol. I, p. 261; Barenghi, In merito alla responsabilità del produttore, importatore e fornitore di farmaci dannosi per la salute (nota a sent. Cass. Civ. Sez. III, 8395/91 ), in Nuova giur.civ. commentata, 1992, vol. I, p. 574; Capilli, Non integra rinuncia tacita alla solidarietà nè remissione tacita del debito la proposizione dell'azione risarcitoria da parte del trasportato congiuntamente al vettore nei confronti del terzo corresponsabile (nota a Cass.Civ. Sez. III, 13169/00 ), in Resp. civ. e prev., 2002, vol. I, p. 173; Carusi, Responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c., concorso di colpa tra il preposto ed un terzo, danno subito dallo stesso preponente (nota a sent. Cass. Civ. Sez. III, 2226/90 ), in Giur.it., 1991, vol. I, t. 1, p. 355; Di Cola, Solidarietà dei debitori a titoli diversi di responsabilità e garanzia del credito (nota a sent. Cass. Civ. Sez. Lavoro, 2605/93 ), in Giur. it., 1994, vol. I, t. 1, p. 1605.

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