La responsabilità degli internet service providers



Prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. del 09 aprile 2003, n. 70 , attuativo della Direttiva CE n. 31/2000, la responsabilità civile dell' internet service provider per gli atti pregiudizievoli compiuti dal proprio cliente trovava fondamento e regola nell'art. 2043 cod. civ. . In particolare, la giurisprudenza che si era occupata di tale questione aveva assunto posizioni contrapposte. Da un lato talune pronunce sostenevano che il provider non potesse reputarsi tenuto ad accertare la liceità delle comunicazioni e dei messaggi che, per suo tramite, venivano trasmessi on line. La sua responsabilità era pertanto ravvisabile solo laddove il medesimo avesse fornito, con dolo o colpa, un cosciente apporto causale, contribuendo così alla determinazione del danno, secondo quanto stabilito, in via generale, dall'art. 2043 cod. civ. (cfr. Tribunale di Roma, 22/03/1999). Tale orientamento escludeva, dunque, la presenza di un dovere di vigilanza che imponesse al provider di verificare la liceità delle informazioni circolanti on line per suo tramite. In antitesi si registrava un'opposta opinione, che ipotizzava una responsabilità oggettiva del provider per l'illecito contenuto delle informazioni immesse in rete "per conto terzi" (cfr. Tribunale di Napoli, 08/08/1997 ).

Sennonché, il descritto quadro è andato mutando con l'entrata in vigore del D. Lgs. 09 aprile 2003, n. 70 , attuativo della Direttiva CE n. 31/2000. Il predetto decreto legislativo si occupa della responsabilità, in particolare, negli artt. 14 , 15 , 16 e 17 , operando talune distinzioni a seconda del tipo di attività concretamente svolta dal provider .

Dapprima, il legislatore si è occupato, all'art. 14 , della responsabilità che si può configurare nello svolgimento dell' attività di semplice trasporto, o "mere conduit" , prevedendo che nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:

  1. non dia origine alla trasmissione;
  2. non selezioni il destinatario della trasmissione;
  3. non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

Si precisa, altresì che le attività di trasmissione e di fornitura di accesso includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.

Il successivo art. 15 considera, invece, le ipotesi di responsabilità che possono insorgere a seguito dell' attività di memorizzazione temporanea o "caching" . In questo caso, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che:

  1. non modifichi le informazioni;
  2. si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni,
  3. si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni;
  4. non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;
  5. agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.

La responsabilità del provider è, altresì, esclusa dall'art. 16 , per le informazioni oggetto di memorizzazione durevole o " hosting" , a condizione che:

  1. non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell' informazione;
  2. non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
E' stato deciso che, in ogni caso, l'esimente in parola non possa essere invocata in tutte le ipotesi in cui il provider non elimini i contenuti che violino il copyright ogniqualvolta sia stato avvisato della violazione da parte del titolare del diritto ovvero quando l'illiceità sia chiaramente avvertibile (Cass. Civ., Sez. I, 7708/2019).

Infine l'art. 17 esclude che il provider sia assoggettato ad un generale obbligo di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza ovvero ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
Questi principi sonno stati messi alla prova nel caso che ha visto incriminati tre managers di un importante internet provider internazionale per aver omesso il controllo sui contenuti pubblicati da terzi, contenuti gravemente lesivi del diritto alla riservatezza. All'esito di un processo penale che aveva visto in primo grado la proclamazione della responsabilità penale dei predetti, è stato statuito come non possa essere configurato a carico del provider nessun obbligo di controllo preventivo dei contenuti caricati sul web da terzi. Saranno detti terzi piuttosto ad essere responsabili della fattispecie di reato di cui 167 t.u. 196/2003, che può ben essere considerato un reato proprio, che considera cioè condotte che si concretizzano nella violazione di obblighi dei quali è destinatario specifico il solo titolare del trattamento dei dati, soggetto che può ben essere identificato in colui che "carica" i dati in questione (Cass. Pen., Sez. III, 5107/2014).

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "La responsabilità degli internet service providers"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti