La responsabilità per il danno cagionato dall'incapace



La prima ipotesi di responsabilità c.d. speciale è quella dell'art. 2047 cod. civ. , in virtù della quale in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto nota1.

Posto che è soltanto il soggetto incapace di intendere e di volere a non rispondere del fatto illecito da lui cagionato, anche il minore o l'interdetto può essere chiamato a rispondere dei danni commessi quando tale soggetto (minore o interdetto) sia capace di intendere e di volere. Peraltro, per i fatti commessi dai minori, l'art. 2048 cod. civ. imputa la responsabilità anche in capo ai genitori e ai tutori, che sono esonerati soltanto quando offrano la prova di non aver potuto impedire il fatto.

La responsabilità ex art. 2047 cod. civ. presuppone, pertanto:

1) il compimento di un fatto illecito da parte dell'incapace,

2) e il dovere di sorveglianza dell'incapace stesso in capo ad un determinato soggetto.

Per "fatto illecito" deve intendersi un fatto, che integri tutti gli elementi costitutivi di cui all'art. 2043 cod. civ. (fatto ingiusto; dolo o colpa; danno; nesso di causalità), ad eccezione della capacità di intendere e di volere. Deve trattarsi, cioè, di un fatto di cui l'autore non risponde soltanto in ragione della mancanza di imputabilità.

Quanto al dovere di sorveglianza, tale obbligo può avere la sua fonte nella legge o in un vincolo contrattuale, ma, secondo la Corte di Cassazione, l'espressione "è tenuto" lascia chiaramente intendere che il dovere di sorveglianza può essere anche di natura diversa, nel senso che esso può sorgere anche da un ruolo, da una funzione liberamente accettata, da una scelta liberamente compiuta da un determinato soggetto, il quale, accogliendo l'incapace nella sua sfera personale o familiare, assume spontaneamente il compito di prevenire o di impedire che il comportamento del medesimo possa arrecare nocumento a terzi (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 5306/94 ).

Non importa, quindi, che il sorvegliante non avesse giuridicamente l'obbligo di controllare il comportamento dell'incapace. Quando volontariamente qualcuno si assume, anche temporaneamente, l'onere di accudire e controllare il comportamento di un soggetto incapace di intendere e di volere, nel caso in cui l'incapace commetta un fatto lesivo di diritti di terzi, egli risponde civilmente ai sensi dell'art. 2047 cod. civ.

L'esempio può essere quello dei genitori che volontariamente, pur non essendo più tenuti per l'età del figlio, decidono di accogliere nella loro abitazione e di accudire il figlio maggiorenne malato di mente, che commetta poi fatti dannosi verso altri soggetti.

Proprio per la ragione che la responsabilità ex art. 2047 cod. civ. si fonda sulla violazione di un dovere di vigilanza gravante su coloro che hanno in "custodia" il soggetto incapace, la giurisprudenza distingue tale ipotesi da quelle previste dall'articolo successivo affermando che, in tal caso, si tratta non già di una responsabilità indiretta, ma di una vera e propria responsabilità diretta, perché immediatamente fondata sulla violazione del dovere di vigilanza gravante sui soggetti "tenuti" alla sorveglianza.

Ovviamente, il presupposto secondo cui l'assunzione della sorveglianza sia stata spontanea e senza un previo obbligo giuridico è requisito sufficiente, ma non necessario, potendo siffatto obbligo derivare, come si è detto, direttamente dalla legge. A questo proposito, occorre rammentare che la legge 13 maggio 1978, n. 180 ha abrogato la legge manicomiale del 1904, in base alla quale gli infermieri ed il personale medico in genere assumevamo il ruolo di sorveglianti dei ricoverati. Sono state abrogate le norme che punivano il medico per la mancata custodia, per l'omessa denuncia dell'avvenuto ricovero e delle dimissioni del malato; ciò sul presupposto che il malato di mente non è più un soggetto ospedalizzato ed il ricovero è un fatto del tutto eccezionale, ovvero rimesso alla sua libera scelta, con la conseguenza che il personale ospedaliero non assume più la veste di custode-sorvegliante in base all'art. 2047 cod. civ. . Questo non significa che gli operatori psichiatrici siano esenti da ogni responsabilità, ma semplicemente che il titolo di tale responsabilità deve essere ricercato al di fuori del rapporto di sorveglianza e, quindi, ad esempio, nella diagnosi errata, nella terapia impartita, ossia nell'art. 2043 cod. civ. quale responsabilità per omissione, quando le circostanze della fattispecie concreta avrebbero imposto l'adozione di misure atte ad evitare eventi dannosi.

Una sentenza del Tribunale di Trieste apri ha affermato che sugli operatori USL grava una serie di doveri quali l'accertamento della pericolosità sociale del malato, desumibile anche dall'anamnesi personale, la frequenza dei contatti terapeutici, l'acquisizione di informazioni dalle persone che dividono la vita quotidiana col malato o da quelle destinatarie di eventuali minacce. Non è sufficiente, quindi, che il malato di mente sia stato dimesso dal centro di igiene mentale: l'USL è responsabile dell'illecito commesso del malato di mente quando non siano stati attuati gli interventi terapeutici diretti a controllare e ridurre la pericolosità del malato.

Non appare, quindi, condivisibile quella diversa pronuncia di merito (cfr. Tribunale di Reggio Emilia, 18/11/1989 ), che ha mandato assolta l'USL per un infanticidio commesso da un infermo di mente, per il solo argomento per cui l'USL non avrebbe assunto spontaneamente il compito di impedire che il malato recasse danni a terzi. Sulla USL grava, infatti, per legge, un obbligo generale di attivare servizi assistenziali nel territorio o di predisporre progetti personalizzati di soccorso nei confronti degli utenti.

L'obbligo di sorveglianza grava per legge sugli insegnanti, quando gli alunni non risultano, per età, capaci di intendere e di volere. Deve ritenersi applicabile, la disposizione penale, che pone una presunzione assoluta di incapacità riguardo ai minori degli anni quattordici.

Proprio per la possibilità di affermare la responsabilità in capo a soggetti diversi da quelli per i quali lo stabilisca espressamente la legge, l'interpretazione che della norma ha fornito la giurisprudenza non consente di ritenere che la norma costituisca una previsione eccezionale: si è ritenuto, ad esempio, che incomba sul convivente more uxorio il dovere di sorveglianza anche rispetto ai figli del convivente, che siano stati affidati alle sue cure.

Il "dovere di sorveglianza" richiesto dalla norma è un concetto relativo, in quanto va determinato in relazione all'età ed al grado di maturità del soggetto sottoposto. Al sorvegliante non spetta l'azione di regresso nei confronti dell'incapace (cfr. Tribunale di Roma, 28/05/1987 ).

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Note

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Alletto-Citarella, Infermità di mente e responsabilità civile davanti alle corti: esperienze italiane e straniere a confronto, in Nuova giur. civ. comm., 1993, vol. II, p. 24; Bellucci, Infermità di mente e responsabilità civile (nota a Cass. Civ. Sez. III, 2483/97 ), in Danno e resp., 1997, vol. I, p. 718; Carleo, Responsabilità dell'Usl per danni cagionati a terzi dall'infermo di mente soggetto a sorveglianza (nota a sent. Tribunale di Trieste, 23/11/1990 ), in Nuova giur. civ. comm., 1993, vol. I, p. 988; Cendon, Infermità di mente e responsabilità civile, in Giur.it., 1991, vol. IV, p. 81.; Figone, La responsabilità per fatto altrui (nota a sent. Cass. Civ. Sez. III, 5306/94 ), in Famiglia e diritto, 1994, vol. I, p. 507.
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Bibliografia

  • ALLETTO-CITARELLA, Infermità di mente e responsabilità civile davanti alle corti: esperienze italiane e ..., Nuova giur. civ. comm., vol. II, 1993
  • BELLUCCI, Infermità di mente e responsabilità civile , Danno e resp., vol. I, 1997
  • CARLEO, Responsabilità dell'Usl per danni cagionati a terzi dall'infermo di mente soggetto a ..., nuova giur. civ. comm., vol. I, 1993
  • CENDON, Infermità di mente e responsabilità civile, Giur. it., vol. IV, 1991

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