Dottrina e giurisprudenza hanno affrontato il problema concernente
la responsabilità della struttura sanitaria, pubblica o privata, per valutare se, nei confronti dell'ente che si interpone tra il medico ed il paziente, possa profilarsi una responsabilità per il danno derivato a quest'ultimo dall'attività sanitaria. Al riguardo, deve riscontrarsi come, anteriormente alla riforma attuata dalla legge 23 dicembre 1978, n.
833 , non vi fosse uniformità di opinioni. A fronte di un orientamento giurisprudenziale che qualificava come contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria, sostenendo che il paziente, avendo prestato il consenso al trattamento, stipulasse un contratto con l'ospedale, anche se non direttamente con il medico incaricato materialmente di effettuare la prestazione diagnostica o terapeutica, vi era anche un contrapposto filone. Secondo quest'ultimo la natura contrattuale sarebbe stata da riconoscere solo nell'ipotesi in cui la struttura sanitaria fosse privata, e non già pubblica. In quest'ultima ipotesi il rapporto con l'ente pubblico avrebbe infatti avuto origine da un atto amministrativo e si sarebbe caratterizzasse per la posizione di potere dello Stato o dell'ente pubblico gestore del servizio nei confronti del privato
nota1. Tuttavia, questa distinzione è stata disattesa dalla giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. III,
5939/93 ; Cass. Civ. Sez. III,
11503/93 ). E' stato infatti affermato che proprio la preesistenza di un rapporto, ancorché di natura pubblicistica, tra il privato, titolare del diritto ad ottenere la prestazione sanitaria, e l'ente pubblico, gravato dall'obbligo di eseguirla, spinge a qualificare la
responsabilità in parola come
contrattuale e non già aquiliana.Tale ultima ricostruzione ha trovato l'assenso della dottrina
nota2.
Affermato, in tal modo, la fonte contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, si è posto il problema di qualificare tale rapporto come
prestazione d'opera intellettuale ovvero come
contratto di spedalità nota3.Nel primo senso si è espressa quella giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. III,
2144/88 che, muovendo dalla teoria dell'immedesimazione organica, coerentemente ha assunto che la responsabilità del medico e quella della struttura sanitaria devono avere la medesima radice.
Diversamente si è osservato che l'oggetto dell'obbligazione assunta dall'ente ospedaliero o dalla casa di cura privata non è la prestazione medica, intesa in senso stretto, ma una più complessa
prestazione di "assistenza sanitaria", che costituisce l'oggetto di un contratto atipico, detto, appunto "di spedalità".Invero, secondo la tesi da ultimo citata, l'amministrazione sanitaria si fa carico non solo delle prestazioni di diagnosi e cura, ma anche di quelle attinenti all'assistenza post-operatoria, alla sicurezza delle attrezzature, nonché al vitto e all'alloggio dei pazienti all'interno della struttura sanitaria.Tale qualificazione, che pone in luce come le obbligazioni cui l'ente è tenuto eccedano, per la loro complessità ed eterogeneità, la prestazione del professionista, ha portato alla definitiva autonomizzazione della responsabilità della struttura sanitaria da quella del medico. In questo senso è stata reputata sussistente una distinta responsabilità della struttura ospedaliera con riferimento al pregiudizio subito dal paziente in conseguenza della insufficienza delle apparecchiature, inadatte per gestire la prevedibile emergenza, anche in relazione all'eventuale ritardo del trasferimento del paziente in un centro più dotato (Cass. Civ. Sez.III,
10743/09 ).
nota1
Note
nota1
Cattaneo, La responsabilità del professionista, Milano, 1958, p. 347.
top1nota
nota2
Princigalli, La responsabilità medica, Napoli, 1983, p. 265; Santilli, La responsabilità dell'ente ospedaliero pubblico, in AA.VV., La responsabilità medica, Milano, 1982, p. 18; Monateri, La responsabilità civile, in Tratt. dir. civ., dir. da Sacco, Torino, 1998, p. 767.
top2nota3
Galgano, Contratto e responsabilità contrattuale nell'attività sanitaria, in Riv. Tri. Dir. proc. Civ., 1984, p. 719.
top3Bibliografia
- AAVV (SANTILLI), La responsabilità dell'ente ospedaliero pubblico, La responsabilità medica, 1982
- CATTANEO, La responsabilità del professionista, Milano, 1958
- GALGANO, Contratto e responsabilità contrattuale nell'attività sanitaria, Riv.trim.dir. proc.civ. , 1984
- MONATERI, La responsabilità civile, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Sacco, 1998
- PRINCIGALLI, La responsabilità medica, Napoli, 1983