La responsabilità del mutuante per i vizi delle cose mutuate



L'art. 1821 cod.civ. disciplina la responsabilità del mutuante per i danni eventualmente causati al mutuatario per effetto dei vizi dei quali fossero risultate affette le cose consegnate a quest'ultimo.

La norma possiede una scarsa rilevanza pratica: la sfera di operatività è infatti limitata al mutuo che abbia ad oggetto cose diverse dal denaro, rispetto al quale non avrebbe evidentemente senso parlare di difetti in grado di generare danni.

La disposizione prevede un duplice regime, in dipendenza dell'onerosità o della gratuità del contratto.

Nel mutuo oneroso il mutuante risponde di tutti i danni (comprensivi di danno emergente e di lucro cessante) che si sono prodotti in capo al mutuatario, a meno che non provi di aver ignorato incolpevolmente l'esistenza dei vizi dei quali era affetta la cosa oggetto del contratto. In questo senso il regime di responsabilità non pare invero differenziarsi rispetto a quello proprio di altre pattuizioni onerose (cfr. l'art.1494 cod.civ. in tema di vendita, l'art. 1555 cod.civ. per la permuta, etc. )nota1.

Per quanto invece attiene al mutuo gratuito, il II° comma dell'art. 1821 cod.civ. è connotato da una valutazione di minor rigore (come ordinariamente si verifica nelle negoziazioni qualificate dalla gratuità: cfr. il modo di disporre degli artt. 789  cod.civ. per la donazione, il II° comma dell'art. 1768 cod.civ. per il deposito gratuito e l'art. 1812  cod.civ. in tema di comodato).

Il mutuante deve infatti rispondere dei danni derivati dai vizi delle cose soltanto nel caso in cui "conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario". Dunque non rileva la situazione di colpevole ignoranza in cui versasse il mutuante: conta esclusivamente la positiva dimostrazione (l'onere della cui prova è posto a carico del mutuatarionota2) di una condizione di conoscenza specifica dei vizi che avrebbe imposto al mutuante il preciso obbligo di farne comunicazione al mutuatarionota3 .

Muta rispetto alla variante onerosa anche l'area del danno risarcibile.

Esso è infatti limitato al mero interesse negativo, onde il risarcimento attiene semplicemente al pregiudizio che il mutuatario avrebbe potuto evitare qualora fosse stato informato della esistenza e della natura dei vizi dei quali erano affette le cose consegnateglinota4 .

Note

nota1

Si reputa che sia d'altronde possibile il riferimento all'art. 1494 cod.civ. allo scopo di addivenire ad un'integrazione della lacunosa disciplina istituita dall'art. 1821  cod.civ. (Giampiccolo, Comodato e mutuo, in Trattato di dir.civ., dir. da Grosso e Santoro-Passarelli, Milano, 1972, p.102 e Gardella Tedeschi, voce Mutuo, in Dig.disc.priv., vol.XI, 1994, p.554).

La riferita disposizione dettata per la compravendita fa espressa esclusione della responsabilità dell'alienante per i vizi se questi erano noti all'acquirente al tempo del perfezionamento del contratto ovvero anche qualora essi si palesassero come agevolmente riconoscibili (con l'eccezione dell'ipotesi in cui il venditore avesse esplicitamente dichiarato l'esenzione da vizi, ciò che in un certo senso potrebbe convincere l'acquirente a non eseguire controlli seppure di massima).

Non pare in ogni caso estensibile al mutuo la peculiare disciplina che la legge ha istituito in tema di prescrizione e decadenza (cfr. l'art. 1495  cod.civ.)(così Teti, Il mutuo, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XII, 1985, p.680). Conseguentemente al contratto in esame si applicheranno i termini ordinari di prescrizione.
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nota2

Avanzato, voce Mutuo, in Enc. forense, vol.IV, 1959, p.1190; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.V, Milano, 1972, p.130; Simonetto, voce Mutuo, in Enc.giur.Treccani, vol.XX, 1990, p.4.
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nota3

Si ritiene (cfr. Morelli, Del mutuo, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., dir. De Martino, Novara-Roma, 1977, p.325 e Teti, cit., p.681) che detto obbligo di informazione a carico del mutante riguardi anche vizi di cui egli venga a conoscenza successivamente al perfezionamento del contratto. "Il passaggio della proprietà e del rischio non hanno nulla a che a vedere con il dovere di denuncia del difetto, che è norma di diligente condotta, destinata a garantire il rispetto del principio del neminem laedere" (così Fragali, Del Mutuo, in Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1966, p.455).
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nota4

Analogamente Giampiccolo, cit., p.102; Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.727 e Mastropaolo, I contratti reali, in Trattato di dir.civ., dir. da Sacco, vol.VII, Torino, 1999, p.537.
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Bibliografia

  • AVANZATO, Mutuo, Enc.forense, IV, 1959
  • FRAGALI, Del mutuo, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1966
  • GARDELLA-TEDESCHI, Mutuo, Dig. disc. priv.
  • GIAMPICCOLO, Comodato e mutuo, Milano, Tratt.dir.civ. Grosso Santoro Passarelli, 1972
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MASTROPAOLO, I contratti reali, Torino, Tratt.dir.civ.dir.da Sacco, 1999
  • MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972
  • MORELLI, Del mutuo, Bologna Roma, Comm.teorico pratico al cod.civ., 1977
  • SIMONETTO , Mutuo, Roma, Enc.giur. Treccani, XX, 1990
  • TETI, Il mutuo, Torino, Tratt.dir.priv. dir. da Rescigno, XII, 1985

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