La responsabilità dei padroni e dei committenti



L'art. 2049 cod. civ. impone ai "padroni" e ai "committenti" l'obbligo di risarcire i danni provocati dai loro "domestici" e "commessi" nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti nota1.

La responsabilità ex art. 2049 cod. civ. si fonda sul principio dell'"utilità" e del "rischio". Poiché il soggetto preponente si serve dell'attività di un altro soggetto per realizzare un proprio interesse, è ragionevole accollare su questo soggetto l'onere delle conseguenze dannose patite dal terzo eventualmente danneggiato da tale attività (cuius commoda, eius et incommoda).

Questo "sganciamento" della responsabilità ex art. 2049 cod. civ. dal requisito della colpa ha l'effetto pratico, ad esempio, di rendere del tutto irrilevante l'eventuale accertamento compiuto in sede penale in ordine alla mancanza di colpa (in vigilando o in eligendo) del datore di lavoro nell'ambito del giudizio civile, in cui il danneggiato fa valere la responsabilità del predetto datore di lavoro quale "preponente" (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 9100/95 ).

Anche la responsabilità ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., come quella dell'art. 2048 cod. civ. , fa sì che il responsabile sia tenuto al risarcimento anche del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ. , quando il fatto dannoso costituisca reato (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 12023/95 ).

Gli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2049 cod. civ. sono tre:

a) il fatto illecito del preposto;

b) il rapporto di preposizione;

c) la ricollegabilità del fatto illecito all'esercizio delle incombenze del preposto (il c.d. nesso di occasionalitòà necessaria).

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Note

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Agino, Responsabilità del datore di lavoro per il ferimento di un dipendente (nota a Cass.Civ. Sez. III, 8381/01 ), in Danno e resp., 2002, vol. I, p. 143; Atzonig, Note in tema di responsabilità dei preponenti per fatto illecito dei preposti (nota a sent. Tribunale di Cagliari, 11/05/1995 ), in Riv. giur. Sarda, 1997, vol. I, p. 659; Balì, L'esercizio delle incombenze quale limite della responsabilità dei padroni e dei committenti, in Giust. civ., 1990, vol. II, p. 339; Bessone, Abuso delle mansioni di commesso, occasionalità necessaria con l'evento dannoso, responsabilità del committente ex art. 2049 c.c. (nota a sent. Appello di Milano, 20/02/1981 ), in Giur. merito 1983, p. 416.
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Bibliografia

  • AGINO, Responsabilità del datore di lavoro per il ferimento di un dipendente, Danno e resp., vol. I, 2002
  • ATZONIG, Note in tema di responsabilità dei preponenti per fatto illecito dei preposti, Riv. giur. Sarda, vol. I, 1997
  • BALI', L'esercizio delle incombenze quale limite della responsabilità dei padroni ..., Giust. civ., vol. II, 1990
  • BESSONE, Abuso delle mansioni di commesso, occasionalità necessaria con l'evento dannoso, ..., Giur. merito, 1983

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