La rescindibilità



La rescissione è un rimedio concesso dalla legge nel solo ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, nell'ipotesi in cui si verifichi una difettosità genetica della causa, vale a dire un vizio attinente al meccanismo della corrispettività risalente al tempo della stipulazione del contratto nota1.

Esistono situazioni anomale nelle quali la conclusione dell'accordo negoziale può risultare alterata, pregiudicando l'equilibrio delle prestazioni dedotte nel contratto. La rescindibilità può dunque essere descritta come il rimedio che l'ordinamento appronta allo scopo di porre riparo ad anomalie genetiche del sinallagma contrattuale nota2. Essa è esclusa nell'ambito dei contratti aleatori, nei quali cioè lo squilibrio del valore delle prestazioni è riconducibile all'essenza stessa dell'elemento causale, come configurato dalle parti (VI comma art. 1448 cod.civ. ) nota3. Se acquisto quanto si ricaverà dalla pesca del giorno posso aver compiuto un ottimo affare se i pescatori al ritiro delle reti le troveranno piene di pesce, ma è anche possibile che la pesca sia magra e che dunque il tutto si risolva in una perdita.

Il descritto fondamento della rescissione è quello che corrisponde all'opinione prevalente negli interpreti nota4, che si riferiscono ad un vizio di carattere oggettivo. Secondo un'altra costruzione teorica la rescindibilità sarebbe piuttosto attinente ad un difetto della volontà di uno dei contraenti, a cagione della particolare condizione in cui egli si trova (stato di bisogno, cui fa seguito l'approfittamento della controparte: art. 1448 cod.civ. ; stato di pericolo noto all'altra parte: art. 1447 cod.civ. ). Si tratterebbe cioè di un vizio di carattere soggettivo nota5, in qualche misura assimilabile ad un vizio della volontà, con particolare riferimento alla violenza ed all'errore (Cass. Civ. Sez. II, 7145/94 ; Cass. Civ. Sez. II, 8290/93) nota6.

L'ambito di operatività della rescissione è comunque assai diverso da quello, di carattere generalissimo, delle patologie invalidanti (nullità ed annullabilità), le quali riguardano ogni genere di atto e non semplicemente i contratti commutativi a prestazioni corrispettive nota7.

Note

nota1

V. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.219.
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nota2

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.940.
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nota3

Tra gli altri Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.689.
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nota4

Per tutti Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.184.
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nota5

Così Auletta, Istituzioni di diritto privato, Napoli, 1946, p.126.
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nota6

Secondo Roppo, Il contratto, in Trattato dir. priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2001, p.883 e ss., i tre elementi costitutivi del rimedio (l'anomala condizione soggettiva che spinge una parte al contratto, lo squilibrio concernente il contenuto oggettivo del contratto, l'atteggiamento soggettivo dell'altra parte) "meritano tutti di essere valorizzati, e comunque nessuno può essere minimizzato, perchè ciascuno, insieme con gli altri, è necessario per spiegare la ratio della rescissione".
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nota7

Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1959, p.678, ne parla infatti in termini di "rimedio autonomo, o come particolare caso di inefficacia". Minervini, La rescissione, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1432, sottolinea come la dottrina consideri negativamente tale istituto proprio per la difficoltà "della sua collocazione tra le sfuggenti categorie dell'invalidità, dell'inefficacia, dell'impugnabilità del contratto".

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Bibliografia

  • AULETTA, Istituzioni di diritto privato, Napoli, 1946
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MINERVINI, La rescissione, Torino, Tratt. Rescigno, 1999
  • ROPPO, Il contratto, Milano, Tratt.dir.priv.Iudica Zatti, 2001
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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