La regola generale del diritto di chiedere la divisione: ipotesi di sospensione



Il I comma degli artt. 1111 e 713 cod.civ., il primo dettato nell'ambito della normativa sulla comunione in generale, il secondo in tema di comunione ereditaria, pongono con la stessa forza la regola generale della spettanza a ciascun contitolare del diritto di chiedere in ogni tempo lo scioglimento della comunione.

Il fondamento del diritto di domandare la divisione viene generalmente indicato sia nell'inte­resse di ciascun contitolare ad ottenere beni in proprietà esclusiva, sia nell'interesse collettivo di tutti i partecipi della piena e libera circolazione dei beni, ciò che sarebbe reso più difficoltoso dalla assunzione di decisioni unanimi.

Il diritto di chiedere lo scioglimento della comunione possiede natura potestativa nota1, rispetto al quale ciascuno dei partecipi è contemporaneamente punto di riferimento attivo e passivo (nella misura in cui è soggetto alla pari iniziativa degli altri). Si tratta di un diritto non soggetto a prescrizione nota2, come si ritrae anche dal modo di disporre delle norme sopra evocate (art. 1111 cod.civ. : "Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione.").

Il principio generale tollera tuttavia alcune limitate eccezioni, essendovi la possibilità che il diritto a domandare la divisione possa rimanere temporaneamente sospeso, ferma peraltro l'impossibilità di pervenire ad una perenne paralisi di esso nota3.

Si tratta della convenzione assunta per volontà dei condividenti (patto di indivisione: II comma art. 1111 cod.civ. ), in esito all'assunzione di apposito provvedimento del giudice (artt. 717 cod.civ. , I comma art. 1111 cod.civ. ), della previsione espressa dal testatore (II e III comma art. 713 cod.civ. ). Infine la legge può prevedere singole ipotesi di impedimento alla divisione (art. 715 cod.civ. ).

Note

nota1

Così, tra gli altri, Gazzara, voce Divisione (dir. priv.), in Enc. dir., p.421; De Cesare-Gaeta, La comunione e la divisione ereditaria, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. II, Padova, 1994, p.10; Casulli, Divisione ereditaria, in N.mo Dig. it., p.42; Satta, Sulla natura giuridica del processo di divisione, in Foro it., vol. I, 1947, pp.356 e ss.; Pavanini, Natura dei giudizi divisori, Padova, 1942, pp.46 e ss..
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nota2

Cfr. Marino, Scozzafava, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. III, Torino, 1997, p.501; Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p.617.
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nota3

V. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.480.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • CASULLI, Divisione ereditaria, N.mo Dig.it.
  • DE CESARE-GAETA, La comunione e la divisione ereditaria, le ipotesi divisionali, Padova, Successioni e donazioni a cura di Rescigno , vol. II, 1994
  • GAZZARA, voce Divisione (dir. priv.), Enc.dir.
  • MARINO SCOZZAFAVA, Torino, Comm.cod.civ.dir. da Cendon, III, 1997
  • PAVANINI, Natura dei giudizi divisori, Padova, 1942
  • SATTA, Sulla natura giuridica del processo di divisione, Foro it., I, 1947

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