La rappresentanza congiuntiva (amministrazione nella società per azioni)



Per quanto concerne il tema della rappresentanza congiuntiva si ricorda che nella I Direttiva CEE, il legislatore comunitario aveva concesso agli stati membri la facoltà di rendere opponibile ai terzi la clausola statutaria che prevedesse l'esercizio congiuntivo della rappresentanza sociale. Secondo l'opinione più diffusa il legislatore italiano avrebbe deciso di avvalersi di questa facoltà per il tramite dell'art. 2383, IV comma, cod.civ. nota1. Questa disposizione prevede infatti che gli amministratori, nel provvedere agli adempimenti pubblicitari relativi alla nomina, debbono indicare anche a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. I sostenitori di questa tesi ritenevano che la clausola concernente l'attribuzione di un potere di rappresentanza congiuntiva riguardasse in realtà la titolarità del potere di rappresentanza e non le modalità del suo di esercizio. Di conseguenza si concludeva nel senso che agli atti compiuti in violazione di una clausola dello statuto disponente l'esercizio congiunto del potere di rappresentanza, non sarebbe stato applicabile il regime di opponibilità previsto dall'art. 2384, II comma, cod.civ., bensì quello di cui agli artt. 2193 e 2383, VI comma, (ora IV comma) cod.civ., beninteso nell'ipotesi in cui ne ricorressero i requisiti previsti dalla norma stessa. Secondo questa impostazione quindi il meccanismo della pubblicità avrebbe avuto non solo una rilevanza temporale, ma anche una rilevanza soggettiva per la soluzione del problema dei limiti dell'opponibilità della clausola sulla rappresentanza congiuntiva.

La riforma del diritto societario non sembra aver introdotto modifiche in grado di incidere positivamente e negativamente sull'argomento portato a favore dello opponibilità ai terzi dei limiti al potere di rappresentanza che derivano da una clausola statutaria che prevede la firma congiunta.

Cosa dire della clausola statutaria che preveda una limitazione soltanto per specifici atti in relazione ai quali ciascun amministratore (peraltro dotato in genere di poteri disgiunti di ordinaria e straordinaria amministrazione) debba essere investito di specifica delega da parte dell'assemblea? E' stato deciso al riguardo che la limitazione non inerisca all'esistenza del potere rappresentativo, bensì alla sua estensione, dovendosi correlativamente applicare la regola di cui al II comma dell'art. 2384 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. I, 13442/05).

Note

nota1

Campobasso, Diritto commerciale, Diritto delle società, vol. 2, Torino, 2002, p. 387; Abbadessa, La gestione dell'impresa nella società per azioni, Milano, 1975, p.154.
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Bibliografia

  • ABBADESSA, La gestione dell'impresa nella società per azioni, Milano, 1975
  • CAMPOBASSO, Diritto commerciale, Torino, 2002

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