La prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (responsabilità per la circolazione di veicoli)




L'art. 2054 cod. civ. consente che il conducente del veicolo possa andare esente da reponsabiità qualora dia conto di aver fatto tutto il possiible per evitare il danno. La giurisprudenza si mostra rigorosa relativamente alla prova di tale condotta. Invero, tutto ciò che costituisce l'ambiente normale in cui una determinata attività è costretta ad esplicarsi quale, ad esempio, la strada per il conducente di un autoveicolo, condiziona l'azione ed inerisce alla stessa, con la conseguenza che l'agente non può esimersi da responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi ove questi dipendano da modifiche prevedibili intervenute nell'ambiente. Si pensi, ad esempio, alla sdrucciolevolezza della carreggiata per la presenza di fango, ghiaccio o macchie d'olio. Il fatto deve invece intendersi ascrivibile a caso fortuito, secondo il Supremo Collegio, se le modifiche siano improvvise, del tutto imprevedibili e al di fuori della norma, in maniera che l'ambiente debba ritenersi modificato da elementi ad esso del tutto estranei (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 1214/84 ). La S. C. ha, altresì, precisato che la prova a carico del conducente comprende anche quella di avere fatto ricorso, sussistendone le condizioni, a manovre di fortuna, che si presentino le più opportune ed efficaci nel caso concreto, e di averle attuate con perizia e diligenza. Naturalmente dell'esito negativo di tali manovre, stante l'incertezza e l'aleatorietà del risultato delle stesse, il conducente non potrà essere ritenuto responsabile (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 4737/84 ).

Giova infine ricordare che la prova liberatoria non dev'essere necessariamente data in modo diretto dimostrando di aver tenuto un comportamento esente da colpa e pienamente conforme alle norme del codice della strada. Essa può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima è stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, non evitabile da parte del conducente con l'adozione di efficienti manovre di emergenza (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 12039/98 ).

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