La prova liberatoria che la circolazione sia avvenuta contro la volonta del presunto responsabile (responsabilità per la circolazione di veicoli)




Sul piano della prova liberatoria si pone il problema della relazione tra responsabilità ex art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati dalla cosa in custodia e responsabilità ai sensi dell'art. 2054, III comma, cod. civ. apri, disposizione che riguarda invece la presunzione di responsabilità del proprietario del veicolo solidalmente rispetto al conducente.

il rapporto di specialità tra le norme è inteso dalla giurisprudenza come alternatività nell'applicazione dell'una o dell'altra, con le rispettive discipline. Così, se il proprietario riesce a dimostrare che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, non scatta l'ulteriore onere di provare anche il caso fortuito ( ex art. 2051 cod. civ. ), ma la responsabilità si concentra esclusivamente sul conducente o sull'occasionale "custode" del veicolo diverso dal proprietario dello stesso (ex art. 2054 cod. civ. ).

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "La prova liberatoria che la circolazione sia avvenuta contro la volonta del presunto responsabile (responsabilità per la circolazione di veicoli)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti