La prova della qualità di erede



La qualità ereditaria di un soggetto possiede due distinte dimensioni: una definibile come “fisiologica”, l’altra legata all’accertamento contenzioso. Da quest’ultimo punto di vista vengono in considerazione le azioni giudiziarie di petizione d’eredità (art. 533 cod.civ.) e di mero accertamento della qualità di erede. Azione necessariamente recuperatoria la prima, essenzialmente dichiarativa la seconda.
In un certo senso paradossale è constatare come manchino sostanzialmente strumenti "ordinari" volti ad attestare ufficialmente la qualità ereditaria di un soggetto. Tale non può essere considerato l'atto di accettazione espressa dell'eredità (art. 475 cod.civ.).
A parte la considerazione dell'infrequenza nella pratica dell'adozione di un siffatto atto, in questa sede preme sottolineare come esso si pone comunque come dichiarazione della stessa parte interessata, che potrebbe dunque avere ragione per affermare una qualità in effetti insussistente (circa le conseguenze penali di una siffatta inveritiera autoattribuzione, cfr. Cass. Pen., Sez. V, 3832/2017).
Esiste un documento dal quale desumere ufficialmente la qualità ereditaria mercè l'attestazione di un'autorità terza al di fuori di un procedimento contenzioso? Giova rilevare come la questione possiede rilevanti implicazioni anche dal punto di vista penalistico (adozione di strumenti cautelari: cfr. Cass. Pen., Sez.VI, 579/2016).
Nel nostro ordinamento non esisteva, prima dell'introduzione a far tempo dal 17 agosto 2015, del Certificato successorio europeo (CSE) per effetto del recepimento della direttiva 650/2012 CE (il quale tuttavia possiede una valenza non generale, essendo legato alla dimensione internazionale del fenomeno successorio), un’attestazione resa in maniera oggettiva da un’Autorità a ciò preposta ed intesa a dar atto della qualità di erede di un soggetto.
Il ricorso all’atto di notorietà (o, deteriormente, ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dallo stesso interessato, anche se può ben essere considerata come prova in difetto di contestazione: cfr. Cass. Civ., Sez. 12065/2014) ovvero alle risultanze della denunzia di successione costituisce, con tutta evidenza, soluzione zoppa ed insoddisfacente. Il primo infatti “mette in bocca” agli attestanti l’asseverazione di circostanze giuridiche talvolta complesse in maniera imbarazzante, l’ultima invece possiede una connotazione esclusivamente fiscale, a tacer del fatto che non comporta sicuramente accettazione dell’eredità da parte del predisponente.

Va anzi detto che, nella maggior parte dei casi pratici, la qualità ereditaria si consegue per effetto di condotte concludenti che, come tali, comportano l’acquisto dell’eredità senza che vengano poste in essere dichiarazioni espresse in tal senso. Si pensi all’alienazione di un bene ereditario che comporta accettazione tacita (art. 476 cod.civ.) ovvero al possesso dei beni ereditari oltre i tre mesi dal giorno dell’apertura della successione. Si tratta di comportamenti che pongono anzi la difficoltà di dar conto degli effetti acquisitivi della qualità di erede, ciò che potrebbe essere raggiunto con certezza soltanto da un accertamento giudiziario definito con il giudicato.

Occorre precisare che – tra i “documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri”, che non sono sostituiti dal CSE (v. art. 62 § 3 regolamento 650/2012 CE) – figura il “certificato di eredità e di legato” disciplinato dal titolo II del r.d. n. 499 del 1929 (v. art. 32, comma 3, l.e.), la cui finalità, peraltro, è limitata all’iscrizione nel libro fondiario dell’acquisto di diritti reali immobiliari a titolo successorio (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-II, n. 2162/2016).

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