La proprietà sui beni immateriali



Nell'ambito della situazione soggettiva attiva che assicura le facoltà di godere e di disporre relativamente ai beni immateriali viene anzitutto in esame il diritto d'autore, nella duplice componente del diritto patrimoniale e nel diritto morale. Assumeremo successivamente in considerazione la proprietà industriale e, più specificamente, le invenzioni, facendo cenno della tutela brevettuale.
Infine occorrerà riferirsi ai segni distintivi dell'impresa: insegna, ditta e marchio.

Il diritto d'autore spetta sempre e comunque a colui che ha creato l'opera.
In che cosa consiste questo diritto (c.d. diritto morale d'autore)? Nel poter impedire che l'opera venga riprodotta, mutilata o che altri se ne assuma la paternità.
Quale tipo di idea può assumere la natura di bene immateriale? La risposta non può che essere connessa al concetto di suscettibilità di valutazione economica. Qualsiasi idea può dunque assumere i connotati del bene immateriale quando costituisca un valore economico nota1: si può dire che il concetto di bene immateriale sia fortemente storicizzato. Si badi al c.d. software (programmi per elaboratore) in relazione al quale è stata approntata un'apposita normativa.

E' possibile operare le seguenti distinzioni nell'ambito dei beni immateriali patrimoniali, in essi ricompresi i c.d. segni distintivi.
  1. Opere letterarie e artistiche. Si tratta di opere dell'ingegno di carattere creativo nota2 che appartengono alla letteratura, alle scienze, all'arte pittorica, figurativa, alla musica, alla scultura, all'architettura, al teatro, a qualunque forma di espressione (art. 2575 cod. civ. ). Tali beni formano l'oggetto del "diritto d'autore" che nasce con la creazione dell'opera. Si può ritenere che facciano parte di questa categoria anche particolari creazioni come le opere su supporto informatico non solo quando consistano in creazioni del tutto originali, ma anche quando consistano in particolari raccolte di dati, quando l'originalità per l'appunto consista nelle modalità di aggregazione dei dati (c.d. banche dati). Di recente è stata emanata una normativa specifica della quale si riferirà partitamente.
  2. Invenzioni industriali. Esse consistono in particolari dispositivi, metodi, processi di lavorazione industriale, in un risultato industriale o un'applicazione di un principio scientifico suscettibile di produrre immediati risultati industriali (artt. 2585 e ss. cod.civ.). Queste opere dell'ingegno formano oggetto non solo di un "diritto di paternità" ma anche di un diritto assoluto di utilizzazione esclusiva avente un indubbio valore economico. Questo diritto nasce sul presupposto della concessione di un brevetto, che viene rilasciato dalle autorità competenti in base a verifiche di cui meglio in seguito si dirà. Dai brevetti si distinguono i c.d. modelli di utilità nota3.
  3. Il software, i programmi per elaboratore, che consistono in particolari applicativi idonei ad apportare automatizzazioni di procedure, calcoli od altra utilità.
  4. La ditta. Essa è il segno che vale ad individuare l'azienda come tale nota4; inoltre non può circolare indipendentemente dall'azienda.
  5. Il marchio. A differenza della ditta che identifica l'azienda, il marchio serve ad identificare il prodotto o il servizio che l'azienda fornisce. La tutela viene approntata in seguito alla registrazione (art. 2569 cod. civ. ) o in quanto sia usato di fatto con notorietà generale e con priorità rispetto ad ulteriori eventuali utilizzatori nota5. Il marchio, al contrario di quanto accade per la ditta, in seguito all'emanazione di recenti norme, può circolare separatamente all'azienda o al ramo d'azienda della quale identifica i prodotti.
  6. L'insegna nota6. Essa è funzionale all' individuazione del luogo di esercizio dell'azienda. L'insegna non va confusa con l'oggetto materiale esteriorein cui viene riprodotta al fine dell'esposizione all'esterno dei locali. Tale oggetto può anche appartenere a persona diversa dal titolare dell'azienda.

Note

nota1

Cfr. Barcellona, Attribuzione normativa e mercato nella teoria dei beni giuridici, in Quadrimestre, 1987, pp. 641 e ss..
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nota2

V. De Sanctis, Il carattere creativo delle opere dell'ingegno, Milano, 1971, pp. 59 e ss.. Non vi è alcun dubbio sul fatto che l'opera verrà protetta indipendentemente da un suo possibile pregio o utilità pratica. Si confronti ancheAre, L'oggetto del diritto d'autore, Milano, 1963, pp. 9 e ss..
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nota3

Una delle differenze principali fra il brevetto per le invenzioni industriali e quello per i modelli di utilità si basa sul fatto che il primo ha una durata doppia rispetto al secondo (rispettivamente 20 e 10 anni).
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nota4

V. Graziani, voce Ditta, in Enc. dir., p.346.
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nota5

La registrazione ha durata decennale, rinnovabile però per un numero illimitato di volte.
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nota6

Auteri, voce Insegna, in Enc. giur. Treccani, pp. 1 e ss..
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Bibliografia

  • ARE, L'oggetto del diritto d'autore, Milano, 1963
  • AUTERI, voce Insegna, Enc. giur. Treccani
  • BARCELLONA, Attribuzione normativa e mercato nella teoria dei beni giuridici, Quadrimestre, 1987
  • DE SANCTIS, Il carattere creativo delle opere dell'ingegno, Milano, 1971
  • GRAZIANI, voce Ditta, Enc.dir.

Prassi collegate

  • Quesito n. 1057-2013/I, Tribunale delle imprese e art. 2436

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