La presunzione di conoscenza (recettizietà)



Ai sensi dell'art. 1326 cod. civ. il contratto si considera concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Occorre forse a questo proposito dare la prova della effettiva conoscenza dell'accettazione da parte del proponente? Qualora si dovesse dare all'interrogativo una risposta affermativa, tale accertamento porrebbe difficoltà probatorie spesso insormontabili.
La legge a questo proposito pone all'art. 1335 cod. civ. una presunzione di conoscenza che vale a fondare la teoria della conoscibilità.

Si presume infatti nel destinatario la conoscenza di una determinata comunicazione semplicemente per essere la medesima giunta all'indirizzo di costui (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 2847/97 ), al quale era diretta (Cass. Civ. Sez. Unite, 5823/81 ; Cass. Civ. Sez. III, 4083/78 ). Non rileva che la consegna dell'eventuale plico raccomandato sia avvenuta non in esatta conformità rispetto ai regolamenti postali, poiché quello che conta è l'intervenuto recapito di esso (Cass. Civ. Sez. I, 3099/95 ).

Recentemente in giurisprudenza si è affermato che l'esibizione al proponente dello scritto portante accettazione potrebbe tener luogo della consegna all'indirizzo: in ogni caso sarebbe infatti osservato il principio della cognizione più rigoroso rispetto a quello della conoscibilità di cui all'art. 1335 cod. civ. (Cass. Civ. Sez. II, 8328/97). Addirittura si è reputato che la comunicazione mediante telegramma inviato a colui che abbia effettuato la proposta dal mediatore in cui il mediatore stesso informi dell'intervenuta accettazione, possa essere sufficiente a determinare il perfezionamento del vincolo contrattuale preliminare (Cass. Civ., Sez. II, 25923/2014).

La presunzione legale in forza della quale si ritiene che il proponente abbia conoscenza dell'accettazione nel momento in cui la comunicazione è giunta al suo indirizzo viene ritenuta applicabile anche agli atti unilaterali (Cass. Civ. Sez. III, 5164/91 ; Cass. Civ. Sez. III, 12057/93 ; Cass. Civ., 715/88 ).

Che specie di presunzione introduce l'art. 1335 cod. civ.?

Si tratta di una presunzione juris tantum nota1 : la norma fa infatti salva la possibilità che il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa (da valutarsi in base alle concrete modalità di comunicazione, consegna o spedizione, circostanze da valutarsi caso per caso dal giudice: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 20784/06 ), nell'impossibilità di avere notizia della comunicazione, il che non potrebbe dirsi nel caso in cui la raccomandata con la quale fosse stata spedita avesse compiuta la giacenza (Cass. Civ. Sez. III, 8399/96 ). La lettera raccomandata, anche priva di avviso di ricevimento, costituisce prova certa dell'intervenuta spedizione. Da ciò si può inferire presuntivamente l'intervenuta ricezione. In ogni caso il ricevimento di una missiva raccomandata non costituisce di per sé prova relativamente al contenuto della comunicazione (Cass. Civ. Sez. III, 10021/05 , anche se è stato deciso che incombe sul destinatario l'onere di provare che il plico non contiene alcuna lettera ovvero un contenuto differente rispetto a quello indicato dal mittente: Cass. Civ. Sez. III, 20144/05 ). Al fine di escludere la presunzione in parola n on sarebbe sufficiente una qualsiasi causa di impedimento soggettivo, quale il ricovero in ospedale o l'essersi assentati per un viaggio, bensì un evento straordinario ed imprevedibile (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 5393/92 ; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 3061/90 ) nota2.

Una presunzione analoga rispetto a quella in esame era stata posta, in tema di documento informatico, dall'art. 14 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi del quale "il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato". La c.d. posta elettronica certificata (PEC) ha successivamente rinvenuto collocazione organica nel c.d. Codice dell'amministrazione digitale per effetto della novellazione introdotta dal D.Lgs. 235/2010.

Note

nota1

Così anche Realmonte, Accordo delle parti e rapporti giuridici preparatori, responsabilità precontrattuale, in Il contratto in generale, t.2, in Tratt. dir. priv., Torino, 2000, p. 34.
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nota2

In dottrina è discusso il significato dell'impossibilità cui si riferisce la norma: secondo alcuni (Giampiccolo, La dichiarazione recettizia, Milano, 1959, p. 315, Ravazzoni, La formazione del contratto, vol. I, Milano, 1966, p. 323, Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p. 220) in conformità con le posizioni espresse dalla giurisprudenza, solo la natura meramente obiettiva della impossibilità potrebbe sottrarre il destinatario all'efficacia della dichiarazione emessa dalla controparte. Altri Autori (Realmonte, op. cit., p. 49) ritengono che "attribuire rilevanza alle circostanze soggettive che rendono impossibile la conoscenza della dichiarazione (il ricovero in ospedale, per esempio) non significa negare la regola della conoscibilità, la quale consente indubbiamente di sottrarsi all'efficacia della dichiarazione, allorché al destinatario sia mancata la possibilità di averne notizia per circostanze inerenti la sua sfera personale". Vi è anche chi (Sacco, La conclusione dell'accordo, in I contratti in generale, t. 1, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p. 119) ha cercato di mitigare la obiettiva conoscibilità, introducendo regole volte a tutelare il destinatario, per cui sarebbe esclusa l'applicabilità della norma prevista dall'art. 1335 cod. civ. tutte le volte che il dichiarante, al momento dell'emissione, fosse consapevole della inidoneità della propria dichiarazione ad essere conosciuta dal destinatario. Si tratta, però, di tentativi che cercano di mitigare la presunta assolutezza della oggettiva impossibilità, ma che sono probabilmente inutili, laddove la prassi giurisprudenziale applica con la opportuna discrezionalità la norma, individuando, nei singoli casi, eventi che rendono concretamente impossibile la conoscenza di determinate dichiarazioni.
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Bibliografia

  • GIAMPICCOLO, La dichiarazione recettizia, Milano, 1959
  • RAVAZZONI, La formazione del contratto, Milano, I, 1966
  • REALMONTE, Accordo delle parti e rapporti giuridici preparatori, Torino, Trattato di diritto privato, XIII, 2000
  • SACCO, La conclusione dell'accordo, Torino, I contratti in generale, I, 1999

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  • Quesito n. 245-2015/I, Ammissibilità di convocazione di assemblea di società cooperativa anche attraverso pubblicazione sul portale aziendale

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