Ai sensi del II comma dell'art.
2395 cod.civ. , l'azione intesa a far valere la responsabilità degli amministratori per i danni cagionati direttamente al singolo socio ovvero al terzo (senza cioè che il pregiudizio sia a questi derivato da quello eventualmente subito dall'ente sociale per effetto della condotta gestionale) può essere esercitata
entro cinque anni dal compimento dell'atto che abbia danneggiato il socio o il terzo. Prima della riforma del 2003, poiché la maggioranza della giurisprudenza riteneva che la responsabilità ex art.
2395 cod.civ. possedesse natura extracontrattuale, si faceva al riguardo applicazione dell'art.
2947 cod.civ. , secondo cui il diritto al risarcimento del danno da illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, intendendosi per fatto non la semplice azione od omissione, bensì l'evento lesivo nel suo complesso, comprensivo anche del verificarsi del danno. Attualmente a tale configurazione risulta preferibile quella che fa perno sulla natura contrattuale della forma di responsabilità in parola. Ne deriverebbe l'inapplicabilità della norma citata.