La prescrizione dell'azione ex art. 2394 cod.civ. (società per azioni)




Ai sensi dell'art. 2949 cod.civ., l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali si prescrive in cinque anni.

Il termine decorre dal momento in cui si manifesta l'insufficienza patrimoniale, ossia dal momento in cui i terzi vengono conoscenza, ovvero abbiano una oggettiva possibilità di conoscere, che il patrimonio sociale è divenuto insufficiente per il soddisfacimento del loro credito.

Il momento in cui si manifesta l'insufficienza patrimoniale, può essere antecedente alla dichiarazione del fallimento (es. cfr. Cass.Civ. Sez. I, 9815/02 ), ovvero avvenire in concomitanza con quest'ultima (es. cfr. Appello di Milano, 21 gennaio 1994 ) nota1.

nota1

Può assumere importanza anche la conclamazione di tale aspetto deficitario in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento, allorquando non emerga prima facie uno sbilancio patrimoniale negativo e l'insufficienza patrimoniale risulti solo a seguito di stime e valutazioni effettuate nel corso della procedura fallimentare.
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