La prescrizione




Altra sostanziale modifica introdotta dal D. Lgs. 249/06 riguarda la prescrizione dell'illecito disciplinare.

Sotto l'egida della vecchia previsione normativa, secondo quanto previsto dall'art. 146 l.n., l'azione disciplinare contro il notaio si prescriveva allo scadere del termine di quattro anni dal giorno della commessa infrazione, e questo nonostante il fatto che vi fossero stati atti di procedura. Non era nemmeno sufficiente una sentenza di primo o secondo grado, ad interrompere detto termine avente natura pienamente decadenziale. Lo stesso articolo stabiliva inoltre che la condanna disciplinare si prescriveva nel termine di cinque anni compiuti dal giorno in cui fu pronunciata.

Soltanto il passaggio in giudicato della sentenza disciplinare, entro il termine di quattro anni dalla data in cui il comportamento lesivo è stato posto in essere, poteva impedire alla prescrizione disciplinata dall'art. 146 l.n. ante riforma di spiegare i suoi effetti annichilenti.

Ora con il nuovo art. 146 introdotto con l'art. 29 D.Lgs. 249/06 in vigore dal 28 agosto 2006, la prescrizione dell'azione disciplinare riceve una nuova disciplina.

Ora l'illecito disciplinare si prescrive in cinque anni dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa oppure, nel caso di attività ispettive ordinarie come individuate dall'art. 128, III comma, l.n. che rivelino nel biennio ispezionato eventuali lacune o violazioni, tale termine prescrizionale decorre dal primo giorno utile teorico per l'ispezione, e cioè individuato il biennio oggetto del controllo, dal primo gennaio dell'anno immediatamente successivo. Se ad esempio in professionista è soggetto al controllo ispettivo del biennio 2005/2006, il termine inizierà a decorrere dal primo gennaio del 2007, anche se il fatto fu commesso nel gennaio 2005.

La differenza è di tutta evidenza.

Ma è stato introdotta anche la possibilità che il decorrere del tempo, connesso alla maturazione della prescrizione dell'azione disciplinare, sia soggetto a interruzione o a sospensione, riportando l'istituto nell'alveo effettivo del più generale istituto della prescrizione del diritto.

Il II comma dell'art. 146 l.n. stabilisce che il termine prescrittivo si interrompe per la richiesta di inizio del procedimento disciplinare, oppure per una qualsiasi decisione che applichi una sanzione disciplinare. Considerando che l'art. 153 individua i soggetti a cui è attribuita la competenza dell'iniziativa disciplinare, è evidente, ad esempio, che l'atto introduttivo del procedimento disciplinare di cui al III comma del cit. art. 153 l.n., abbia appunto l'effetto di interrompere il decorso del termine di prescrizione.

Nel caso di più interruzioni il termine inizia nuovamente a decorrere dal compimento dell'ultimo fatto interruttivo. Complessivamente, a seguito di una o più interruzioni, il termine ultimo di prescrizione si completa col decennio.

Anche la connessione penale trova la sua disciplina nell'art. 146 l.n., in effetti se relativamente al fatto da cui discende la responsabilità disciplinare, è già stata iniziata l'azione penale, la prescrizione dell'azione disciplinare rimane sospesa sino al passaggio in giudicato della sentenza penale. In questo caso opera una normale sospensione, per cui tutto il tempo trascorso prima dell'inizio dell'azione penale non risulta inutile, e verrà sommato, ai fini del calcolo, al tempo eventualmente trascorso dopo la chiusura del procedimento penale, rimanendo fisso il termine ultimo di 5 anni.

Rimane confermato il principio che l'esecuzione della condanna alla sanzione disciplinare trova nel termine di 5 anni il limite ultimo, a decorrere dal giorno in cui il provvedimento disciplinare è divenuto definitivo.

Va richiamata da ultimo l'ipotesi prevista dal II comma del nuovo art. 147 l.n., che rende sempre necessaria l'applicazione della destituzione nel caso in cui il notaio, già condannato due volte con la sospensione per la violazione dell'art. 147 l.n., vi contravvenga ulteriormente nei 10 anni successivi alla commissione dell'ultima violazione. Pena obbligatoria senza possibilità di valutazione di eventuali circostanze attenuanti, con un termine, 10 anni, intercorrente tra l'ultimo fatto sanzionato e il nuovo episodio oggetto di giudizio.

Rimane invariata, anche in questo caso, i valore del principio generale posto dall'art. 146 l.n. che stabilisce incontrovertibilmente che il termine prescrittivo dell'azione disciplinare è in generale di 5 anni.

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