La permuta: nozione e caratteristiche



L'art. 1552 cod.civ. definisce la permuta come il contratto avente ad oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti da una parte all'altra. Essa corrisponde alla negoziazione più antica e rudimentale, propria di sistemi economici primitivi, nei quali la moneta non si sia ancora affermata come misuratore degli scambi nota1.

Quanto ai caratteri fondamentali del contratto, la permuta possiede, al pari della vendita, indubbia natura consensuale. Ai fini del conseguimento dell'effetto traslativo basta che siasi perfezionato il consenso delle parti (art. 1376 cod.civ.). Non occorre, in particolare, la consegna delle cose: gli effetti reali della stipulazione si producono automaticamente, divenendo ciascuno dei permutanti titolare del diritto oggetto dello scambio per il solo fatto del perfezionamento del vincolo negoziale. Si tratta inoltre di un contratto qualificato da attribuzioni corrispettive : ciascuna di esse si pone come giustificazione dell'altra. La contrattazione è necessariamente contrassegnata da due parti soltanto, dal momento che i centri di interesse possono essere soltanto due, pur dandosi la possibilità che ciascuna delle parti sia composta da più soggetti nota2 .

Quanto alla natura commutativa della permuta occorre compiere alcune precisazioni. Se la dicotomia commutatività/aleatorietà deve essere ricercata non tanto in un dato squisitamente giuridico, quanto in un dato economico strettamente dipendente dall'intento delle parti afferente alla modulazione dell'elemento dell'equivalenza delle prestazioni, appare evidente come la permuta, al pari di altri contratti, sia di per sè neutro quanto alla riferita qualificazione: se si può dire che nella normalità dei casi il contratto sarà connotato dalla commutatività, non potrà tuttavia escludersi che esso venga in concreto ad assumere una aleatorietà "volontaria", vale a dire concretamente insufflata nell'elemento causale dalle parti (art.1469 cod.civ. ). Si pensi alla permuta di cosa presente contro cosa futura, nella quale il bene non attualmente esistente da trasferire sia previsto come di incerta futura esistenza, senza che, a causa di tale rischio, venga meno l'attribuzione corrispettiva del trasferimento della cosa già esistente a carico dell'altra parte.

Occorre infine riferire della differenza tra permuta ed altre specie negoziali. La struttura dell'atto permutativo non può che consistere nella reciprocità delle attribuzioni traslative. Al più è possibile che una o anche entrambe siano differite quanto all'elemento temporale, in quanto attinenti a beni futuri, altrui o generici (si pensi alla permuta di cosa esistente contro cosa futura o tra cose generiche, etc.). La condotta del permutante successiva alla stipulazione non può venire in esame sotto il profilo di un'obbligazione primaria di facere, altrimenti venendo in considerazione una differente specie negoziale. Si pensi al contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa a fronte del corrispettivo consistente in un facere infungibile ad opera dell'altra parte (es.: un mobile antico contro l'obbligazione di dipingere un quadro). Si tratterà in tal caso di una negoziazione atipica ( do ut facias ) per certi versi riconducibile all'appalto nota3.

Note

nota1

L'economia del baratto implica infatti l'inesistenza di un sistema di misurazione del valore delle cose accettato da tutti i consociati, di modo che si rende indispensabile, onde sovvenire alle esigenze della vita, addivenire a forme di scambio delle cose che inevitabilmente rendono ciascuna contrattazione più lenta e rigida. Nel diritto romano antico il meccanismo di funzionamento della permuta, imperniata sulla traditio della res, poteva dirsi del tutto affine a quella della vendita, stante l'inesistenza del principio del consenso traslativo. La differenziazione tra i due tipi si affermò in un tempo successivo, in esito alla assunzione del carattere della consensualità della compravendita. La permuta venne in seguito considerata nel diritto giustinianeo come contratto atipico, per il cui perfezionamento era pur sempre indispensabile la consegna delle cose. Bisogna attendere fino all'epoca delle codificazioni perchè la permuta assuma la propria attuale configurazione di contratto consensuale. A questo proposito è possibile osservare che il previgente codice civile del 1865 conteneva una definizione della permuta tale da limitarne l'applicazione allo scambio di cose, escludendo quello di diritti (che, come tali, ben possono avere ad oggetto non già beni materiali, bensì condotte concretantesi in prestazioni-fungibili-di facere o non facere; si pensi alla permuta di un mobile antico contro la prestazione consistente nella ristrutturazione di una porzione di stabile: anche quest'ultima, infatti, concreta una prestazione fungibile in relazione all'opera da realizzare). Non può comunque dirsi che la permuta sia poco più di un relitto storico, dal momento che anche nei sistemi progrediti esistono specifiche esigenze in grado di essere meglio soddisfatte per il tramite dello scambio permutativo che può consentire anche apprezzabili vantaggi fiscali (così Eula, Della permuta, in Comm.cod.civ., diretto da D'Amelio-Finzi, Firenze, 1948, p.144). Si tratta dello speciale interesse che le parti possono vantare in relazione al fatto di divenire proprietarie di utilità specifiche, per acquisire le quali occorrerebbe comunque perfezionare due distinti atti di vendita. Ecco allora che la permuta si pone come modalità sintetica atta a soddisfare l'intento dei contraenti (Giannatasio, La permuta, il contratto estimatorio, la somministrazione, Milano, 1960, p.6). Si pensi alla istituzione di servitù reciproche ovvero alla permuta di bande di terreno tra proprietari di fondi finitimi allo scopo di rettificare i confini. Inoltre la prassi ha evidenziato ulteriori casi in cui le differenti finalità economiche delle parti sono meglio servite da un atto permutativo: lo scambio tra area edificabile ed unità immobiliari da realizzarsi sulla medesima (di cui si darà conto più approfonditamente in modo specifico) è divenuto una fattispecie invero non infrequente.
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nota2

Cfr. Capozzi, Dei singoli contratti, vol.I, Milano, 1988, p.231.
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nota3

Analoghe considerazioni in Franceschetti-De Cosmo, I singoli contratti, Napoli, 1998, p.185. Ciò peraltro non significa che sia necessario lo scambio di una cosa contro un'altra cosa, giacché tanto la disposizione normativa quanto l'espressione "attribuzione traslativa" fanno riferimento a diritti: come tale sarà ammissibile una permuta avente ad oggetto sia diritti reali sia diritti di credito, con la esclusione di prestazioni di facere infungibile ad opera di uno dei contraenti (Oberto, voce Permuta, in Dig.disc.priv., p.368; Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.VII, Torino, 1972, p.1136).
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Bibliografia

  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • EULA, Della permuta, Firenze, Comm.cod.civ.dir.da D'Amelio Finzi, 1948
  • FRANCESCHETTI-DE COSMO, I singoli contratti, Napoli, 1998
  • GIANNATASIO, La permuta, il contratto estimatorio e la somministrazione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XXIV, t. 1, 1974
  • OBERTO, Permuta, Dig.disc.priv.

Prassi collegate

  • Quesito n. 446-2016/C e 206-2016/T, Comunione diritti disomogenei – divisione – regime fiscale
  • Studio n. 133-2015/T, Analisi ed interpretazione evolutiva della regola “prezzo-valore”: dalla forma alla “sostanza”
  • Ancora sull’ambito di applicazione dell’art. 12, comma 1-ter del d.l. n. 98/2011: i recenti pareri della corte dei conti
  • I trasferimenti immobiliari a titolo oneroso e la soppressione delle relative agevolazioni dal 1° gennaio 2014
  • Applicabilità del sistema del cosiddetto prezzo-valore alle fattispecie negoziali diverse dalla compravendita
  • Permute immobiliari: imposta catastale dovuta su ogni singolo trasferimento

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