La nullità dell'atto notarile: vizi di forma (art. 58 l.n.)



La forma dell'atto pubblico notarile è disciplinata, per la gran parte, dalle norme della legge n. 89 del 1913, in particolare dagli articoli che vanno dal 47 al 60, relativi al capo I del titolo III, "della forma degli atti notarili".

Tali norme servono a riempire del "contenuto procedurale" la definizione di atto pubblico posta dal codice civile all'articolo 2699 cod.civ. .

"Le richieste formalità" necessarie affinché il notaio pubblico ufficiale riceva e realizzi un atto pubblico, come inteso dall'articolo 2699 del codice civile , sono appunto le prescrizioni di forma richieste dalla legge notarile.

Va sottolineato come la definizione e il valore dell'atto pubblico che si desumono dagli articoli 2699 e 2700 cod. civ., valgano indifferentemente per tutti i pubblici ufficiali (e non solo per il notaio), che, nell'esercizio delle loro funzioni, redigano un atto pubbliconota1.

Al notaio sarà fatto obbligo di rispettare, assieme alle diverse norme che disciplinano la sua complessa attività, anche i limiti di forma che la propria legge professionale impone.

Quindi nella legge notarile troviamo una serie di prescrizioni che regolano l'attività di documentazione del notaio, indirizzate a disciplinare l'attività istituzionale di tale pubblico ufficiale per quanto attiene alla forma dell'atto.

In tale specialissimo ambito si pone l'articolo 58 l.n. che, in principio e in maniera assolutamente inconfutabile, afferma che l'atto notarile (cioè il documento che contiene la dichiarazione della parte e che è redatto dal notaio), è nullo nei casi espressamente elencati.

Note

nota1

Il riferimento va ad esempio ai Segretari comunali ed al loro potere di rogito a seguito della recente normativa sulle autonomie locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 97; alla funzione attribuita al Conservatore d'Archivio quando procede nella prosecuzione delle attività del notaio cessato, alla pubblicazione dei testamenti; a tutti quei soggetti che in base al conferimento di potere che lo Stato ha effettuato nei loro confronti, possono redigere atti pubblici.
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