Il II° comma dell'art.
1407 cod.civ. prevede che
la sostituzione conseguente all'intervenuta cessione del contratto sia efficace nei confronti del contraente ceduto (che abbia manifestato in via preventiva il proprio assenso alla cessione del contratto)
dal momento in cui è stata a lui notificata o in quello in cui egli l'abbia accettata. Leggi speciali prevedono analoghe formalità (cfr. art. 36 l. 392 del
1978 ) (Cass. Civ. Sez. III,
5235/93 )
nota1.
La legge vuole escludere la rilevanza della semplice conoscenza di fatto dell'intervenuta cessione da parte del contraente ceduto, ciò che potrebbe condurre a questioni di non agevole soluzione.
In difetto di accettazione o di notifica la cessione del contratto non è tuttavia né imperfetta, né nulla né annullabile: essa si deve infatti reputare perfezionata in forza dell'accordo tra cedente e cessionario sulla scorta del già espresso consenso del ceduto
nota2 .
Note
nota1
Perciò "l'accordo tra cedente e cessionario relativo al trasferimento è privo di effetti verso il ceduto tanto nel caso di cessione preventivamente assentita, ma non ancora notificata, tanto nel caso di cessione che debba ancora essere sottoposta al ceduto per ottenerne l'approvazione" (Anelli, La cessione del contratto, in I contratti in generale, t.2, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1192).
top1nota2
Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.724.
top2Bibliografia
- ANELLI, La cessione del contratto, Torino, I contratti in generale di Gabrielli, 1999