La necessaria contestualità tra l'esercizio dell'attività ed il verificarsi del danno




Ai fini dell'applicabilità della speciale forma di reponsabilità di cui all'art. 2050 cod. civ. uno dei requisiti indicato dalla norma è costituito dal fatto che il danno si verifichi nello svolgimento di un'attività pericolosa. La giurisprudenza interpreta questo limite non tanto nel senso di una necessaria contestualità tra l'esercizio dell'attività ed il verificarsi del danno, quanto piuttosto nel senso dell'imprescindibile rapporto di derivazione del danno dallo svolgimento dell'attività. Per esempio in caso di danno provocato dallo scoppio di una bombola a gas, avvenuto dopo la consegna all'utente, operano cumulativamente la presunzione di responsabilità a carico del produttore-distributore, quale esercente attività pericolose (art. 2050 cod. civ. ), e quella a carico dell'utente, quale custode della cosa (art. 2051 cod. civ. ), riferendosi a due comportamenti od omissioni differenti ed essendo la prima delle riferite previsioni prospettabile anche quando la bombola sia passata, a seguito della consegna, nella disponibilità dell'utente (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 5484/98 ).

D'altro canto, non possono dirsi cagionati "nello svolgimento" di un'attività pericolosa i danni che, pur verificandosi contestualmente all'esercizio dell'attività, non appaiono connessi con lo specifico carattere di pericolosità dell'attività stessa. Si pensi al caso del gestore di una seggiovia che operi nel rispetto delle particolari norme di prevenzione previste per quel tipo di attività. Egli non risponde dei danni cagionati da eventuali oggetti caduti ai viaggiatori durante il tragitto.

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