La natura giuridica della responsabilità degli amministratori (società per azioni)




La responsabilità dell'amministratore (sia esso investito in via esclusiva, quale unico amministratore, sia nel caso in cui partecipi ad un organo collegiale, quale il consiglio di amministrazione) di società per azioni si pone come responsabilità per colpa e per fatto proprio.

Circa la natura solidale o meno di tale responsabilità, bisogna invece distinguere tra l'ipotesi in cui l'atto da cui origina la responsabilità, sia stato posto in essere dal consiglio di amministrazione, ovvero da un organo delegato.La prima eventualità rientra nel disposto del I comma dell'art. 2392 cod.civ. , dando origine solitamente ad una responsabilità solidale condivisa tra tutti i membri componenti l'organo. E' possibile tuttavia che sia esclusa la responsabilità solidale allorquando l'obbligo violato riguardi in concreto solo alcuni amministratori. Un caso emblematico può essere rappresentato dalla sussistenza dell'interesse personale di un amministratore in una determinata operazione: la responsabilità sarà attribuibile esclusivamente quest'ultimo. Ancora si può pensare all'approvazione di un bilancio falso a causa di carenze od omissioni dei documenti di supporto predisposti delle strutture amministrative e contabili della società. Non sussisterà un inadempimento in relazione alla condotta degli amministratori senza delega, per i quali è venuto meno l'obbligo di vigilare sul generale andamento della società, bensì, in genere, un inadempimento e una responsabilità solidale sia dell'amministratore delegato, sia del collegio sindacale, sia delle revisore contabile, sia delle strutture della società (direttore generale e direttore amministrativo) per le violazioni commesse.

Venendo al caso dell'organo delegato, nella maggioranza dei casi non si riscontrerà una responsabilità solidale di tutti gli amministratori, bensì con riferimento al solo soggetto che ha compiuto l'atto. Potrà darsi tuttavia una responsabilità solidale degli amministratori privi di delega quando la violazione sia stata commessa da un organo delegato in una situazione di conoscenza dei primi relativamente al fatto pregiudizievole, situazione accompagnata dalla condotta inerte di costoro. Se infatti l'amministratore, ancorchè privo di poteri delegati, non si fosse attivato facendo quanto avrebbe potuto per impedire il compimento o eliminare o attenuarne le conseguenze dannose dell'atto di gestione, non potrà certo andare esente da rimproveri. Anche in presenza della nomina di un organo delegato, inoltre, sussiste la responsabilità solidale degli amministratori senza delega per le materie non delegate o non delegabili, per le materie che, anche se delegate, siano state portate all'esame del consiglio, nonché per gli inadempimenti commessi dagli stessi amministratori senza delega.

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