La lingua dell'atto pubblico notarile (artt. 54 e 55 l.n.)



L'art. 54 l.n. fissa il principio generale che l'atto pubblico, ricevuto dal pubblico ufficiale italiano, deve essere necessariamente redatto in lingua italiana nota1.

Tale regola generale serve a rendere comprensibile per tutti il contenuto del documento, garantendo che lo stesso possa regolarmente circolare senza problemi nell'ambito dell'ordinamento italiano nota2.

E' possibile ricevere l'atto pubblico in lingua straniera nelle zone in cui è ammesso il bilinguismonota3.

Il principio generale posto dall'art. 54 l.n., che la lingua in cui devono necessariamente essere redatti gli atti pubblici é l'italiano, trova nell'art. 55 l.n.. l'ulteriore conferma, nonché il completamento procedurale.

Nell'ipotesi di un atto con parti straniere che non conoscano la lingua italiana e nel caso in cui non sia possibile procedere secondo quanto stabilito dall'art. 54 l.n., perché il notaio non conosca la lingua straniera delle parti o non tutte possano dichiarare di non conoscere la lingua italiana, o perché le parti straniere non hanno una lingua comune, allora è necessario operare secondo le disposizioni dell'art. 55 l.n..

Si ritorna, con quest'articolo, a dare esecuzione al principio di carattere generale che l'atto pubblico, stipulato avanti al pubblico ufficiale italiano, deve essere redatto in lingua italiana.

Utilizzando la procedura stabilita dall'art. 55 l.n. è possibile risolvere tutti i casi e le questioni di parti che non conoscano la lingua italiana e non abbiano una comune lingua, conosciuta dal notaio, con cui intendersi nota4 .

Note

nota1

Dovendo garantire la circolazione del documento la norma non può non aver valore anche per le scritture private autenticate, in cui il notaio ha comunque l'obbligo sia del controllo di legalità del contenuto, sia di verificare che la parte conosca il contenuto del documento privato sottoscritto. Non è ammissibile che un atto non possa essere ricevuto, per limite di legge, nella forma pubblica, mentre potrebbe esserlo nella forma della scrittura autenticata. Per tali motivi non si condivide l'opinione espressa in ST. CNN 10 giugno 1996, in cui è ammessa la ricezione di una scrittura privata autenticata col testo dell'atto in lingua straniera, con sottoscrittore italiano, con la conseguente inapplicabilità alla scrittura privata autenticata degli artt. 54 e 55 l.n.. In tal senso la risposta al quesito CNN 10 giugno 1996.

Cfr. Casu, L'atto notarile tra forma e sostanza, Milano, 1996, p. 400.
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nota2

Anche la legge di Registro, ad esempio, prevede l'obbligo della traduzione. Cfr. art. 11, V e VI commaD.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
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nota3

Alto Adige D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 ; (D.P.R. 3 gennaio 1960, n. 103 ; D.P.R. 8 agosto 1959, n. 688 ).Val d'Aosta, Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 art. 38 .
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nota4

Nel caso di parti che conoscano lingue diverse, nessuna in comune, si è dell'avviso che sia da applicare necessariamente l'art. 55 l.n..
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Bibliografia

  • CASU, L'atto notarile tra forma e sostanza, Milano, 1996

Prassi collegate

  • Quesito n. 501-2006/C, Procura autenticata da notaio svizzero, divergenze nella indicazione cognome delle parti e mancata traduzione apostille

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