La lesione dei diritti soggettivi assoluti e relativi



Il verificarsi del danno contra ius implica che l'evento si riveli lesivo di interessi che siano meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento. L 'evolversi della sensibilità giuridica ha portato ad accordare tutela anche a situazioni giuridiche soggettive in passato ne erano prive e, di conseguenza, ad ampliare l'ambito della protezione aquiliana.In particolare, fino agli anni '60, l'ingiustizia del danno era identificata per lo più nella lesione dei diritti soggettivi assoluti. Viceversa, si riteneva che la lesione dei diritti relativi trovasse ristoro solo nell'ambito della responsabilità contrattuale, poiché, si argomentava, tale lesione non poteva che consistere nell'inadempimento del debitore e, pertanto, gli strumenti di tutela non potevano che essere quelli approntati per reagire all'inadempimento del rapporto obbligatorio nota1.Successivamente, la giurisprudenza andò di contrario avviso, ammettendo la risarcibilità anche della lesione, ad opera di terzi, dei diritti di credito. Venne in particolare riconosciuta la differenza tra l'ipotesi della lesione del diritto di credito proveniente dalla parte debitrice, integrante l'inadempimento del rapporto obbligatorio e fonte di responsabilità contrattuale, da quella, ben distinta, di lesione del diritto di credito, perpetrata da terzi estranei al rapporto nota2.

Sebbene, in un primo tempo, la giurisprudenza richiese quale presupposto della risarcibilità che la lesione avesse prodotto una perdita definitiva ed irreparabile, tale requisito non venne, in seguito, più considerato indispensabile nota3. Invero, la giurisprudenza si è mostrata sempre più incline ad includere nella locuzione "lesione del diritto di credito" ipotesi tra loro assai diverse.

In primo luogo, la risarcibilità della lesione del credito è stata riconosciuta anche al di fuori delle ipotesi di morte o lesione personale arrecata dal terzo all'obbligato, con conseguente danno del creditore. Nella specie, si può ricordare una risalente pronunzia, che accordava il risarcimento del danno consistente nel temporaneo impedimento all'attuazione del rapporto obbligatorio a causa del comportamento di terzi nota4.

In secondo luogo, si è ammesso il creditore ad agire avverso il terzo acquirente che, mediante il consapevole acquisto di beni assoggettabili all'azione revocatoria, abbia compromesso le ragioni del creditore: in particolare, il Supremo Collegio ha affermato che, nel caso in cui lo scopo perseguibile con l'esercizio dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. non sia più realizzabile per fatto illecito successivo del terzo acquirente del bene, il creditore potrà agire direttamente nei confronti del terzo per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. , senza dover preventivamente esperire l'azione revocatoria, essendo rimesso al giudice di accertare che sussistevano i presupposti dell'azione revocatoria e che il suo scopo non era più realizzabile per il fatto illecito del terzo, quali momenti genetici dell'obbligazione risarcitoria. Infine, l'azione risarcitoria è stata anche concessa nei confronti di una banca, il cui personale era in sciopero, per la caduta in protesto di un assegno a causa di un'alterazione dell'ordine cronologico con cui pagare ai rispettivi beneficiari gli assegni emessi da una società cliente (Cass. Civ. Sez. I, 8496/94 ) .

Oltre a ciò, si deve rilevare come, talvolta, la giurisprudenza abbia prospettato l'esistenza di nuovi diritti soggettivi, proprio al fine di giustificare la risarcibilità di taluni danni. Così, ad esempio, è stata affermata la tutela aquiliana delle seguenti situazioni giuridiche soggettive:

  1. diritto all'integrità del patrimonio nota5;
  2. diritto alla serenità familiare, risarcibile nei confronti dei familiari delle vittime decedute per fatti illeciti;
  3. diritto reciproco di ciascun coniuge ai rapporti sessuali (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 4671/96 nota6);
  4. diritto alla quiete (Cass. Civ. Sez. III, 915/99 ) per accordare la tutela aquiliana in caso di immissioni intollerabili.

nota1

Note

nota1

Così, alla fine degli anni '40, alla società calcistica che chiedeva il risarcimento alla compagnia aerea per la morte dell'intera squadra del Torino, a seguito della caduta dell'aereo, sul quale la squadra viaggiava, sul colle di Superga, si oppose che il diritto relativo del quale lamentava la lesione era relativo e non già assoluto.
top1

nota

nota2

Nel noto "caso Meroni", Cass. Civ. Sez. Unite, 174/71 , il Supremo Collegio affermò la legittimazione ad agire ex art. 2043 cod. civ. di una società di calcio contro il terzo responsabile di un incidente stradale nel quale aveva perso la vita un suo calciatore. La risarcibilità della lesione del diritto di credito venne, tuttavia, condizionata alla necessità di provare l'esistenza di una perdita definitiva ed irreparabile (nella specie, il giudice di rinvio escluse la definitività e l'irreparabilità della perdita, stante la sostituzione del calciatore ucciso con altro giocatore che "aveva mantenuto, anzi aumentato, la redditività".

Per i contributi in dottrina, Busnelli, La lesione del credito da parte di terzi, Milano, 1964; Visintini, La responsabilità civile nella giurisprudenza, Padova, 1967; Tucci, Il danno ingiusto, Napoli, 1970.
top2

nota3

Così, Cass. Civ. Sez. Unite, 6132/88 , ammise che il datore di lavoro potesse richiedere al terzo il risarcimento del danno, consistente nella retribuzione che egli deve comunque corrispondere al proprio dipendente, infortunato a causa del comportamento del terzo.
top3

nota4

Trattasi del noto caso della pasta Puddu: la Suprema Corte riconobbe al pastificio il diritto ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla sospensione dell'attività produttiva per interruzione, ad opera di terzi, della somministrazione di energia elettrica.
top4

nota5

Con riguardo alla nota vicenda concernente l'acquisto di taluni quadri autenticati del pittore De Chirico, ma poi risultati falsi, ha statuito la risarcibilità del danno dell'acquirente derivante dall'affidamento riposto nell'autenticazione.
top5

nota6

Secondo la pronunzia indicata la norma di cui all'art. 2043 cod. civ. , ponendo il principio della risarcibilità del danno ingiusto, senza alcun riferimento alla natura patrimoniale dello stesso, stabilisce in via immediata la risarcibilità del complessivo "valore" della persona, nella sua proiezione non solo economica ed oggettiva, ma anche soggettiva, e, quindi, della lesione di diritti primari, in quanto inerenti alla persona umana. Tra questi ultimi va compreso il diritto di ciascun coniuge ai rapporti sessuali con l'altro, avente quale contenuto un aspetto dello svolgimento della persona di ciascun coniuge nell'ambito della famiglia, che è, pertanto, risarcibile in base al precetto di cui all'art. 2043 cod. civ. e non a quello di cui all'art. 2059 dello stesso cod. civ. .
top6

Bibliografia

  • BUSNELLI, La lesione del credito da parte di terzi, Milano, 1964
  • TUCCI, Il danno ingiusto, Napoli, 1970
  • VISINTINI, La responsabilità civile nella giurisprudenza, Padova, 1967


Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "La lesione dei diritti soggettivi assoluti e relativi"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti