La legittimazione passiva del proprietario (responsabilità per danno cagionato da animali)




In relazione alla speciale reponsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ. , la giurisprudenza ha escluso la legittimazione passiva del proprietario dell'animale in tutti i casi in cui il danno sia stato cagionato mentre la bestia, in virtù di un rapporto anche di mero fatto, venga utilizzato da altri (sia pure con il consenso del proprietario) per la realizzazione di un interesse autonomo, ancorché diverso da quello che il proprietario avrebbe tratto o di fatto traeva. Invero la responsabilità del proprietario si configura come alternativa, e non già cumulativa, rispetto a quella del soggetto che ha in uso l'animale (Cass. Civ. Sez. III, 12025/00 ; Cass. Civ. Sez. III, 13016/92 ).

Il proprietario deve dunque dimostrare, per andare esente da responsabilità, che l'animale, nel momento in cui fu causa dell'evento lesivo, era uscito dalla sua sfera di controllo, con il conseguente trasferimento ad altra persona del dovere di vigilanza e di sorveglianza. In difetto di una siffatta dimostrazione sussiste la presunzione legale di reponsabilità che si ricollega alla toitolarità della proprietà. Al riguardo, in particolare, deve distinguersi fra le varie specie di animali. Così, ad esempio, v'è differenza fra il caso del cavallo dato in comodato o in locazione ad altri perché se ne serva e quello di un cane che, vedendo uscire uno dei suoi padroni, lo segua e gli si accompagni. In tale seconda ipotesi, legittimamente il danneggiato persegue civilmente il proprietario, nei confronti del quale incombe soltanto l'onere di provare la proprietà e la causa del danno. Spetta invece a colui che è evocato in giudizio dimostrare il rapporto, di regola contrattuale, intervenuto con il terzo, rapporto in virtù del quale ha luogo quel trasferimento dell'utilizzazione dell'animale che spezza il nesso di collegamento con il dovere giuridico di vigilanza al quale si connette la responsabilità del proprietario. Ne segue che il proprietario non può esimersi da responsabilità, assumendo semplicemente che il cane, al momento del fatto, si accompagnava ad altra persona.

La soggezione alternativa del proprietario dell'animale o di colui che se ne serve importa che la responsabilità sia operante soltanto nei confronti dei terzi, estranei sia alla proprietà che all'uso dell'animale, e non possa, al contrario, essere fatta valere da uno degli obbligati verso l'altro (Cass. Civ. Sez. III, 116/79 ).

Nell'ipotesi in cui, poi, l'animale risulti in comproprietà di più soggetti, essi saranno chiamati tutti a rispondere solidalmente.

Quanto, infine, al danno prodotto da più animali riuniti, anche occasionalmente, in gregge o in mandria, ed appartenenti a soggetti distinti, i diversi proprietari dei singoli animali risponderanno solidalmente del danno solo se questo risalga, con rapporto di causa ad effetto, all'intero gregge o all'intera mandria , intesi come entità indistinte. Viceversa, la regola della solidarietà, prevista dall'art. 2055 cod. civ. non può operare quando il danno sia provocato da uno solo, o da alcuni, degli animali riuniti. In detta ipotesi del pregiudizio risponderà solo il proprietario di quello o di quegli animali, senza che sia possibile coinvolgere nella responsabilità anche i proprietari degli altri animali del gregge o della mandria estranei all'accaduto (Cass. Civ. Sez. III, 1967/00 ).

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