La legittimazione attiva (responsabilità per danno cagionato da animali)




Per quel che riguarda la legittimazione attiva all'azione risarcitoria di cui all'art. 2052 cod. civ. , la giurisprudenza ha riconosciuto la sussistenza della stessa anche in capo alla vittima dell'animale, pur quando essa dovesse identificarsi nel commesso, nel domestico o in qualsiasi altra persona alla quale l'animale fosse stato affidato. Il tutto salvo l'accertamento del concorso di colpa del dipendente nei casi in cui il pregiudizio derivi da negligenza, imprudenza o violazione delle istruzioni e direttive impartite dal committente per il governo dell'animale.

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