La gratuità del comodato



Ai sensi del II° comma dell'art. 1803 cod.civ., il comodato è "essenzialmente gratuito".

La caratteristica della gratuità è dunque assolutamente intrinseca rispetto alla struttura causale del comodato, che non conosce (come invece accade per altre figure di contratti reali quali mutuo e deposito) varianti qualificate da una causa onerosanota1.

In relazione alla riferita natura gratuita del comodato si pone una duplice problematica:

  1. alla domanda se la figura debba annoverarsi tra le liberalità (art. 809  cod.civ.) è agevole dare una risposta negativa, che si fonda sull'assenza di un depauperamento del disponente cui faccia riscontro un arricchimento in senso tecnico del comodatarionota2 . Non risultano conseguentemente applicabili gli istituti quali la collazione (art.737 cod.civ.), la riunione fittizia e l'imputazione ex se finalizzati all'eventuale esercizio dell'azione di riduzione (art. 533  cod.civ) propri delle attribuzioni a titolo liberale.
  2. Merita maggiore attenzione la questione della compatibilità della struttura del comodato rispetto all'eventuale pattuizione di controprestazioni di tenue portata, spesso aventi carattere modale. Quest'ultimo problema merita una separata analisi.

Note

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Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.V, Milano, 1972, p.116. Occorre tuttavia precisare che la gratuità non esclude che il concedente possa ricavare qualche indiretta utilità, come quella derivante dalla custodia del bene, in conseguenza della detenzione e dell'uso della cosa da parte del comodatario: cfr. Giampiccolo, Comodato e mutuo, in Trattato di dir.civ., dir. da Grosso e Santoro-Passarelli, Milano, 1972, p.7; Tamburrino, voce Comodato, in Enc.dir., vol.VII, 1960, p.1001.
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In questo senso Scozzafava, Il comodato, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XII, Torino, 1985, p.620 e Bessone (a cura di), Istituzioni di diritto privato, Torino, 1998, p.759. Secondo altra parte della dottrina (Capozzi, Successioni e donazioni, vol.II, Milano, 1988, p.889; Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.646 e Teti, voce Comodato, in Dig.disc.priv., vol.III, 1988, p.40), sarebbe piuttosto la tipicità del comodato e della donazione  ad escludere la possibilità di configurare il comodato anche solo come donazione indiretta. L'erroneità di tale impostazione si ricava dalla considerazione che la funzione dell'art. 809 cod.civ. è quella di assoggettare ad alcune regole sostanziali proprie delle donazioni tutti gli atti (anche tipici) che formalmente non corrispondono a liberalità donative dirette: in questo modo non sarebbe esclusa la possibilità di configurare il comodato in chiave di liberalità indiretta. Occorre invece scartare, per i già esaminati motivi, la qualificazione del comodato come negozio liberale e concludere per la sua assunzione nella categoria dei negozi gratuiti (così anche Santilli, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.1443).
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2003
  • GIAMPICCOLO, Comodato e mutuo, Milano, Tratt.dir.civ. Grosso Santoro Passarelli, 1972
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972
  • SANTILLI, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, IV, 1999
  • SCOZZAFAVA, Il comodato, Torino, Tratt.dir.priv.Rescigno, XII, 1985
  • TAMBURRINO, Comodato, Enc. dir., 1960
  • TETI, Comodato, Dig. disc. priv., IV, 1988


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