La garanzia per i vizi

Il venditore deve poi prestare la garanzia per i vizi dell’immobile, cioè risponde dei danni derivanti da eventuali difetti della struttura o degli impianti. Con riferimento a questi ultimi, nel 2008 si è registrata la successione di norme tra loro contraddittorie: un Decreto Legislativo del mese di gennaio ha stabilito l’obbligo di esplicitare negli atti di trasferimento di immobili una apposita clausola per garantire la conformità degli impianti alle norme di sicurezza (o per derogare a questa garanzia, d’accordo tra le parti). Si prevedeva anche l’obbligo di consegnare all’acquirente (o di allegare all’atto) le Certificazioni di Conformità. Nel mese di giugno del 2008 la norma è stata abrogata.
E’ bene sottolineare che le due norme ora richiamate hanno avuto ad oggetto solo l’esplicitazione formale della garanzia riguardante la conformità degli impianti: la garanzia di cui si tratta è comunque dovuta, rientrando nel concetto di garanzia per i vizi disciplinato dal Codice Civile. Pertanto, a prescindere dal fatto che esista nell’atto un espresso riferimento alla conformità degli impianti, è molto importante che le parti affrontino la questione nell’ambito della loro trattativa. Il venditore infatti, qualora il compratore subisca danni o debba sostenere spese a causa della difformità degli impianti rispetto alle norme di sicurezza vigenti, dovrà risarcirlo. Si tratta di una materia in relazione alla quale le parti sono libere di accordarsi (es. il compratore potrà assumere su di sé il costo dell’adeguamento degli impianti, a fronte di una riduzione del prezzo di acquisto).

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