La fusione di fatto e la fusione tra società ed imprese individuali




La fusione di fatto è inevitabilmente incompatibile con le varie forme di pubblicità imposte dal nostro legislatore con riferimento all'istituto dalla fusione. Nella stessa relazione al codice civile, si afferma che "le formalità di pubblicità sono state sancite proprio al fine di stroncare il fenomeno della fusione di fatto".

È da escludersi inoltre la possibilità di una fusione fra società ed imprese individuali: non è un caso che il codice civile, nell'indicare i soggetti partecipanti a tale operazione, parli costantemente ed esclusivamente, di "società". A tal proposito la S.C., ha affermato che "il principio dell'autonomia negoziale e della libertà contrattuale non può giustificare in materia societaria una trasformazione atipica: pertanto tra una azienda individuale e una società per azioni non vi può essere fusione, ma solo conferimento in natura da parte del titolare dell'azienda con conseguente modificazione dell'atto costitutivo della società per azioni ed aumento di capitale" nota1.
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Cass. Civ. Sez. I, 3844/76 .
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