La forma dell'atto notarile, la funzione di adeguamento (art. 47 l.n.)



Gli articoli della legge notarile che vanno dal 47 al 60 compreso, prendono in esame la forma degli atti notarili.

In queste poche norme della legge professionale possiamo rintracciare le norme che regolano l'attività di documentazione del notaio nota1 ai fini dell'idonea redazione dell'atto pubblico notarile.

L'intervento del notaio s'indirizza ovviamente a interpretare correttamente la volontà negoziale delle parti, dando vita alla c. d. "funzione di adeguamento" prevista dalla legge, anche nei casi in cui il soggetto sia portatore di particolari menomazioni nota2.

Tale opera d'interpretazione é anche mirata a consentire al notaio di rivestire, correttamente ed efficacemente, tale volontà della forma adeguata, richiesta dall'ordinamento affinché esso possa tenere conto di quanto voluto dalle parti.

Il tutto nel pieno rispetto dei principi che l'ordinamento ha stabilito, sia nei confronti delle parti, che sono libere di soddisfare i loro interessi mediante strumenti tipici o atipici; sia nei confronti del notaio pubblico ufficiale, il quale ha l'obbligo di rispettare i limiti di forma che gli sono imposti, anche dalla legge notarile.

Note

nota1

Sulla documentazione cfr. Santarcangelo, La forma degli atti notarili, Roma, 1981, p. 14.
top1

nota2

In tali evenienze il notaio dovrà utilizzare una procedura di formalizzazione più complessa, che richiede l'intervento di altri soggetti oltre le parti.
top2

Bibliografia

  • SANTARCANGELO, La forma degli atti notarili, Roma, 1981

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "La forma dell'atto notarile, la funzione di adeguamento (art. 47 l.n.)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti