La forma del negozio testamentario



In ogni tempo il negozio testamentario è stato contraddistinto da uno spiccato formalismo a motivo della notevole rilevanza annessagli da ogni ordinamento.

Anche l'attuale sistema normativo richiede rigorosi requisiti di ordine formale, il cui filo conduttore può riassumersi nello scritto ad substantiam nota1.

Non qualsiasi modalità di scritturazione: il legislatore ha approntato un articolato sistema di forme che possono sommariamente distinguersi in forme ordinarie e forme speciali, queste ultime caratterizzate da un rigore inferiore a cagione della straordinarietà di determinate situazioni nota2 .

Le forme ordinarie corrispondono tassativamente in quelle indicate agli artt. 601 e segg. cod.civ.: il testamento olografo (art. 602 cod.civ.), il testamento pubblico (art. 603 cod.civ.), il testamento segreto (art. 604 cod.civ.). Le forme speciali corrispondono al testamento redatto in caso di pubbliche calamità (art. 609 cod.civ.), a bordo di nave o aeromobile (art. 611, 616 cod.civ.), da militari o assimilati nel corso di operazioni belliche (art. 617 cod.civ.).

La ratio del formalismo testamentario è stata variamente ricercata ora nelle esigenze di ponderazione da parte del testatore, al quale verrebbe in tal modo rammentata l'importanza di una corretta ed attenta formulazione delle disposizioni di ultima volontà, qualificate dall'intento liberale (funzione sostanziale), ora nella naturale destinazione del negozio testamentario a dar conto ed a costituire la prova di siffatta volontà anche a distanza di molto tempo dall'originaria formulazione (funzione probatoria e processuale) nota3. Ulteriori funzioni, che pure sono state indicate nota4 , appaiono meno convincenti quando non addirittura vaghe ed incerte tanto nei presupposti quanto nelle conclusioni: si pensi a quella di tutela degli eredi legittimi, che tra l'altro verrebbe desunta dal modo di disporre dell'art. 590 cod.civ. (norma che prevede l'eccezionale sanatoria delle disposizioni nulle affidandone il recupero ai soggetti legittimati ad esperire l'azione di impugnativa del testamento invalido).

In realtà queste concezioni presuppongono una supremazia della successione legittima su quella testamentaria che può al contrario essere esclusa per effetto della stessa norma cardine di cui all'art. 457 cod.civ., a mente del quale assai più probabilmente si può riferire di un intento del legislatore addirittura inverso: che, cioè, la legge abbia voluto indicare nella successione testamentaria quella preminente.

Il rigore formale del negozio testamentario è evidente soprattutto in relazione alle prescrizioni specialissime dettate in tema di testamento pubblico e segreto; tuttavia anche in relazione al più semplice testamento olografo, i requisiti formali si pongono come stringenti. La mancanza totale o anche soltanto parziale della data (es.: "settembre 1990") determina un vizio invalidante (cfr. art. 606 cod.civ.) pur quando non sia questione di decidere della prevalenza di un testamento rispetto ad un altro (art. 682 cod.civ.).

Svolte le premesse di cui sopra, che cosa riferire di un testamento orale?

A questo proposito si incrociano due opposti pareri. Secondo la dottrina prevalente nota5 il formalismo sarebbe parte integrante e sostanziale del negozio testamentario: in difetto dello scritto il testamento sarebbe addirittura radicalmente inesistente, non semplicemente nullo. La giurisprudenza è invece orientata in un senso più possibilista: si rileva, in particolare, che la legge prevede la nullità quale unica sanzione per il difetto di adozione delle forme prescritte, tra le quali rientra anche lo scritto. La questione sarà comunque oggetto di apposita analisi.

La riferita concezione formalistica non giunge al punto di negare la praticabilità della ricostruzione del testamento distrutto o smarrito. Fondamentale in questo senso è la distinzione tra documento ed attività di documentazione. Un conto è voler riferire del contenuto di un testamento che non ha mai assunto la forma dello scritto (nel quale ciò che fa difetto è l'attività di documentazione prescritta a pena di nullità), un altro è voler ricostruire il contenuto di un atto che venne perfezionato con il formalismo previsto, essendo andato distrutto o smarrito unicamente il veicolo dell'attività compiuta (il mero documento, inteso come il supporto materiale dell'atto). Anche questo punto sarà oggetto di analisi separata.

Note

nota1

La forma vincolata ad substantiam della dichiarazione testamentaria è per sé evidente e comunemente riconosciuta in dottrina: cfr. ad es. Cicu, Testamento, Milano, 1951, p.33, Allara, Principi di diritto testamentario, Torino, 1957, p.72.
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nota2

Marmocchi, Forma dei testamenti, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.866.
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nota3

Allara, cit., p.73.
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nota4

Si è così sostenuto che le prescrizioni di forma del testamento garantirebbero chiarezza e univocità del dichiarato, tutela da dichiarazioni precipitose, consulenza e sorveglianza da parte di tecnici (i notai) nell'interesse della collettività o, meglio, risponderebbero ad esigenze di canalizzazione del traffico giuridico-contrattuale (cfr. Cian, Forma solenne e interpretazione del negozio, Padova, 1969, p.3; Ferrari, Successioni per testamento e trasformazioni sociali, Milano, 1972, p.131 e Pugliatti, La trascrizione, in Tratt.dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1957, p.417).
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nota5

Cicu, Testamento, Milano, 1969, p.26, Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1963, p.528 e Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.I, Milano, 1952, p.239.
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Bibliografia

  • ALLARA, Principi di diritto testamentario, Torino, 1957
  • AZZARITI-MARTINEZ, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1982
  • CIAN, Forma solenne e interpretazione del negozio, Padova, 1969
  • FERRARI, Successioni per testamento e trasformazioni sociali, Milano, 1972
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • MARMOCCHI, Forma dei testamenti, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, I, 1994
  • PUGLIATTI, La trascrizione, Milano, Tratt. Cicu-Messineo, 1957

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