La forma (somministrazione)



Il contratto di somministrazione è a forma libera: nessuna particolare prescrizione è prevista in proposito dalla legge, onde si deduce la vigenza del principio generale della libertà di forma. La conclusione vale anche per l'ipotesi della fornitura di energia elettrica, non ricevendo applicazione il regolamento di contabilità generale dello Stato di cui al R.D. 18 novembre 1923  (Cass.Civ., Sez. III, 10249/98 ). E' salva la possibilità che l'esigenza di una forma particolare sia indotta dall'oggetto del contratto. Così ad esempio per iscritto dovrà essere stipulata la somministrazione che deducesse (fatto del tutto inusuale) beni immobili (ai sensi dell'art.1350 cod.civ. ).

Ad eccezione dell'ipotesi predetta, il vincolo contrattuale sorgerà validamente anche qualora le parti si accordino verbalmente. E' tuttavia il caso di osservare che, assai frequentemente, la somministrazione viene perfezionata mediante la sottoscrizione di contratti-tipo o formulari predisposti da uno solo dei contraenti (ordinariamente il somministrante: si pensi ai contratti di erogazione dell'energia elettrica, del gas, etc.). In questa ipotesi si farà applicazione la normativa prevista dall'art. 1341 cod.civ. .

Quando il contratto di somministrazione contempli il patto di preferenza di cui all'art. 1566 cod.civ., ovvero il patto di esclusiva di cui agli artt. 1567  e 1568  cod.civ., la riconducibilità di tali clausole al novero delle pattuizioni intese a disciplinare la concorrenza ai sensi dell'art.2596 cod.civ., potrebbe rendere praticabile il riferimento al formalismo dello scritto  ad probationem. Seguendo questa opinione, di detti patti, quando fossero stati convenuti verbalmente, non potrebbe darsi conto per il tramite della prova testimonialenota1 . Il punto verrà assoggettato a specifica disamina, potendosi qui rilevare che la giurisprudenza ha avuto modo di rigettare questa impostazione  (Cass.Civ., Sez. I, 13623/91 ).

Note

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Così Cottino, Del contratto estimatorio. Della somministrazione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, p.125.

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Bibliografia

  • COTTINO, Del contratto estimatorio e della somministrazione, Bologna-Roma, Comm. cod.civ. diretto da Scialoja-Branca, 1970

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