La fiducia testamentaria



Nella disciplina del testamento il concetto di fiducia assume una rilevanza propria per effetto del modo di disporre dell'art.627 cod.civ. , in cui viene previsto il caso in cui il testatore abbia a fare testamento a favore di un soggetto, ma con l'incarico fiduciario di trasmettere i beni ereditati ad altri, secondo le indicazioni espressamente indicategli. I beni diventano effettivamente di proprietà dell'erede nominato. Costui sarebbe tuttavia obbligato (sia pure solo moralmente) a rispettare le volontà del defunto. In ciò si ravvisa la natura della disposizione in chiave di interposizione reale. Essa, a differenza dell'interposizione fittizia di persona, dà vita ad un effettivo trasferimento dei beni in capo al fiduciario designato nel testamento come erede o legatario, sia pure con l'intesa che egli provveda a trasferirli ad altro soggetto segretamente indicato dal testatore nota1.

La legge non vieta questa forma di vocazione, ma detta alcuni limiti, laddove espressamente la esclude nell'ipotesi in cui l'interposizione dell'apparente chiamato (capace di ricevere) sia stata fatta allo scopo di far giungere il lascito a persone incapaci di ricevere o in misura superiore a quella in cui possono ricevere (art. 627, III comma, cod.civ.).

Tuttavia la legge mostra di nutrire un certo sfavore nei confronti della situazione che si determina in esito all'efficienza della disposizione fiduciaria: non viene infatti accordata azione allo scopo di far accertare che il chiamato nel testamento è soltanto apparente e che il il vero chiamato è un'altra persona, pur quando l'interposizione possa essere indicata o lasciata presumere da espressioni contenute nello stesso testamento (art. 627, I comma, cod.civ.).

La sola tutela accordata è costituita dall'irripetibilità di ciò che l'interposto abbia spontaneamente trasferito al chiamato (dissimulato?) in esecuzione della disposizione fiduciaria; ciò salvo sempre il caso che questo si trovi nell'incapacità di ricevere o che lo stesso interposto fosse incapace di disporre per il trasferimento effettuato nota2.

Questa trasmissione (giuridicamente non vietata) riguarda tuttavia soltanto i beni, non la qualità di erede o di legatario: la posizione di successore del de cuius deriverà sempre dal testamento onde l'erede dovrà pur sempre essere individuato nella persona nominata nell'atto del testatore.

Solo nominalmente legato al tema in parola è quello degli effetti della dichiarazione contenuta in un atto di ultima volontà mediante la quale il testatore riconosce, in riferimento ad un cespite che si trova nel suo patrimonio, che il medesimo non gli appartiene a causa del fatto di aver rivestito il ruolo di fiduciario per conto altrui. Come ha osservato la S.C. l'efficacia di essa è quello di invertire l'onere della prova in favore del fiduciante (Cass. Civ. Sez. II, ord. 26988/2020).

Note

nota1

Riconoscono in questa figura una fattispecie di interposizione reale: Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.III, Milano, 1952, p.389; Bigliazzi Geri, Appunti in tema di simulazione del testamento, in Riv.trim di dir. e proc.civ., 1962, p.1286; Funaioli, Adempimento per opera di un terzo di disposizione fiduciaria, in Temi, 1950, p.128.
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nota2

L'assenza di coercibilità giuridica del dovere gravante sull'interposto ha fatto dubitare ad alcuni (Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.II, Milano, 1952, p.494) che si sia di fronte ad un negozio fiduciario, in cui la doverosità della condotta del soggetto investito dell'attribuzione rappresenta un autentico vincolo obbligatorio. Avverso questa obiezione v'è chi (Gardani Contursi-Lisi, Istituzione di erede e legati, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1983, p.87) ha osservato che se il legislatore avesse previsto la coercibilità dell'obbligo a carico dell'erede o legatario fiduciario, avrebbe in tal modo attribuito rilevanza ad una volontà segreta, rendendo efficace una disposizione testamentaria orale, violando così i princìpi che regolano il formalismo testamentario. Si osserva inoltre che non può dirsi totalmente inesistente l'obbligo di trasferimento, giacché l'effetto della soluti retentio suppone necessariamente la giuridicità della causa idonea a supportare il trasferimento (Gazzara, voce Fiducia testamentaria, in Enc.dir., vol.XVII, 1968, p.432; Lipari, Il negozio fiduciario, Milano, 1964, p.362). Appare perciò preferibile ritenere (Messineo, cit., p.241 e Costanza, La disposizione fiduciaria, in Giur.sist. dir. civ. e comm., dir. da Bigiavi, Torino, 1983, p.18) che la figura s'inquadri nello schema del negozio fiduciario. Anche in questo ambito ha luogo l'attribuzione della titolarità di un diritto reale ad un soggetto per uno scopo più ristretto di quello che l'attribuzione stessa comporterebbe e precisamente con il dovere di ritrasferirlo ad altra persona.
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Bibliografia

  • BIGLIAZZI GERI, Appunti in tema di simulazione del testamento, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1962
  • COSTANZA, La disposizione fiduciaria, Torino, Giur.sist.civ.comm. dir. Bigiavi, 1983
  • FUNAIOLI, Adempimento per opera di un terzo di disposizione fiduciaria, Temi, 1950
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • GARDANI CONTURSI LISI, Istituzione di erede e legati, Bologna Roma, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, 1983
  • GAZZARA, Fiducia testamentaria, Enc.dir., XVII, 1968
  • LIPARI, Il negozio fiduciario, Milano, 1964

Prassi collegate

  • Quesito n. 1190-2014/C, Intestazione fiduciaria e art. 627 cc

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