La c.d.
fidejussio indemnitatis consiste nella
garanzia avente ad oggetto il solo debito risarcitorio. Ad esempio Tizio presta fidejussione a favore di Sempronio in relazione alle eventuali condotte lesive di Mevio, che ha stipulato un contratto di appalto con Sempronio, essendosi obbligato nei confronti di costui ad eseguire uno scavo in adiacenza ad un fabbricato di proprietà di Sempronio medesimo. Si badi al fatto che il debito garantito può dipendere sia da illecito contrattuale, come nel riferito esempio, sia da illecito extracontrattuale (sempre tornando all'esemplificazione svolta, si pensi ai danni che terzi potrebbero riportare nel corso delle escavazioni).
Come è evidente, la figura si iscrive nel più vasto ambito della fideiussione per obbligazioni future (ed eventuali): tale infatti si palesa il debito risarcitorio.
La questione dell'ammissibilità della garanzia, che viene risolta dagli interpreti favorevolmente
nota1, ha a che fare soltanto in parte con il distinto problema dell'oggetto della fidejussione (se cioè essa valga a garantire il solo debito ovvero l'intera posizione contrattuale, in tutte le conseguenze pregiudizievoli che essa è idonea a produrre).
La fidejussio indemnitatis ha infatti
quale esclusivo oggetto il risarcimento dei danni che si producono in esito ad uno specifico evento lesivo nota2. Dunque il creditore non può immediatamente rivolgersi al garante nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni facenti capo al debitore principale, dovendo attendere che si sia verificato il danno specifico contemplato dalla pattuizione.
E' stata ad esempio configurata quale
fidejussio indemnitatis l'accordo con il quale il garante si sia obbligato, nei confronti dell'acquirente di un autoveicolo, a risarcire il danno derivante dalla mancata trascrizione dell'atto di acquisto presso il PRA ad opera del venditore (Cass.Civ.Sez.II,
4433/78 ). Figura in un certo senso affine a quella in esame è la c.d.
assicurazione fidejussoria, qualificata dall'impegno (solitamente espresso da una banca o da una compagnia assicurativa) di pagare una determinata somma al beneficiario allo scopo di garantirlo nell'ipotesi di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente. Una pattuizione di questo genere, reputata avere
causa mista (connotata cioè anche da elementi tipici del contratto di assicurazione), è stata assoggettata alla disciplina propria della fidejussione in base all'applicazione del
principio della prevalenza (Cass. Civ. Sez. III,
28233/05) .
Note
nota1
Quanti reputano che l'oggetto della fidejussione sia quello di garantire l'intera posizione contrattuale (in essa comprese le conseguenze pregiudizievoli della condotta inadempiente del debitore principale) qualificano la
fidejussio indemnitatis come una convenzione che attiene ad una parte soltanto della responsabilità del debitore, concependola come una limitazione dell'efficacia tipica della garanzia (Sesta, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.1743). Seguendo invece la tesi prevalente (Bianca, Diritto civile, vol.V, Milano, 1997, p.483), secondo la quale la funzione della garanzia fidejussoria si riferisce
per relationem unicamente al pagamento del debito dell'obbligazione principale, la figura in esame dovrebbe, al contrario, essere considerata come atipica.
top1nota2
Nella fideiussione indemnitas si può ravvisare un caso di non coincidenza fra l'oggetto dell'obbligazione principale e quello dell'obbligazione di garanzia, che la rende assai simile all'assicurazione del credito da cui si discosta perché la somma dovuta dall'assicuratore non necessariamente copre l'intero danno conseguente all'inadempimento (Bozzi, La fidejussione, le figure affini e l'anticresi, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, vol.XIII, Torino, 1985, p.218).
top2Bibliografia
- BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
- BOZZI, La fideiussione, Milano, 1985
- SESTA, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999