La facoltà di restituzione nel contratto estimatorio



Nell'ambito del contratto estimatorio, la prestazione dell' accipiens consiste unicamente nel pagamento del prezzo. Egli ha tuttavia la facoltà di liberarsi dal vincolo mediante la restituzione delle cose consegnategli, purché ciò avvenga entro il termine stabi­lito (art. 1556 cod.civ.). Si tratta, con tutta evidenza, di una tipica obbligazione con facoltà alternativa nota1.

In merito all'esercizio di tale facoltà, attribuita all' accipiens dalla legge, il tradens, il quale ovviamente ha il solo interesse pratico a vendere le cose consegnate, si trova in una posizione di mera soggezione.

Varie questioni si pongono in relazione alla concreta esecuzione dell'obbligazione dedotta facoltativamente.

Quanto alla localizzazione della restituzione , appare preferibile l'opinione che individua il luogo in quello in cui sarebbe stato corrisposto il prezzo (che non sempre corrisponde al domicilio del creditore: Cass. Civ. Sez. III, 74/76 ; Cass. Civ. Sez. III, 3985/78 ) nota2. La restituzione delle cose rappresenta infatti la mera sostituzione della prestazione dedotta nel contratto. Va in particolare respinta la tesi secondo la quale le cose dovrebbero essere restituite nel luogo ove avviene la custodia (art. 1774 cod.civ.) in quanto un obbligo di custodia non incombe all' accipiens, unicamente tenuto a pagare il prezzo. Qualora inoltre vi siano spese afferenti alla restituzione, esse non potranno se non gravare sull' accipiens che ha esercitato la facoltà di scelta che gli compete. D'altronde il tradens ha unicamente interesse a percepire il prezzo, costituendo la restituzione della merce un'eventualità che non ne realizza sicuramente le aspettative nota3.

Che cosa dire dell'ipotesi in cui l' accipiens non pagasse il prezzo né restituisse le cose nel termine stabilito?

In particolare ci si domanda se nella fattispecie possa configurarsi il reato di appropriazione indebita (art. 646 cod.pen.).

Appare preferibile la risposta negativa, anche se la giurisprudenza si è pronunziata talvolta in senso affermativo. La questione sarà esaminata specificamente.

Quanto all'impossibilità di effettuare la restituzione delle cose consegnate l'art. 1557 cod.civ. introduce un'eccezione al principio generale secondo il quale res perit domino (art. 1465 cod.civ.). Ai sensi della norma citata l' accipiens non viene infatti liberato dall'obbligo di pagare il prezzo, anche se la restituzione delle cose nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile nota4. Se l'impossibilità della restituzione è parziale (un'inondazione ha reso inservibili una parte dei medicinali consegnati ad un farmacista), si reputa che l'accipiens non sia tenuto a versare integralmente il corrispettivo, ben potendo restituire le cose integre pagando il prezzo soltanto di quelle che sono andate perdute nota5.

Si disputa se, nel caso in esame, una volta divenuta impossibile la restituzione, l' accipiens sia tenuto immediatamente a pagare il prezzo ovvero abbia la possibilità di attendere la scadenza del termine. Appare preferibile quest'ultima soluzione in quanto costituisce la lineare applicazione delle pattuizioni contrattuali nota6 .

Note

nota1

Di questo parere la prevalente dottrina: cfr. Capozzi, Dei singoli contratti, vol.I, Milano, 1988, p.252; Visalli, Il contratto estimatorio nella problematica del negozio fiduciario, Milano, 1974, p.115; Tamburrino, Sulla natura e caratteristiche del contratto estimatorio, in Giur.compl.Cass.civ., 1947, III, p.536; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.III, Milano, 1954, p.155; Neppi, voce Librario (contratto), in N.sso Dig.it., vol.IX, 1965, p.885. Secondo altri si dovrebbe piuttosto configurare una obbligazione alternativa: nessuna delle due prestazioni (pagamento del prezzo o restituzione) rivestirebbe infatti carattere principale rispetto all'altra (così Gazzoni, Manuale di diritto civile e commerciale, Napoli, 1996, p.1058). Diversa ancora l'opinione di quanti ritengono che non debba parlarsi né di obbligazione alternativa né facoltativa. La restituzione della merce configurerebbe in realtà uno strumento di scioglimento dal contratto previsto a favore dell' accipiens (non sarebbe perciò relativo alla fase di adempimento), configurabile o come risoluzione del contratto (così Gazzara, La vendita obbligatoria, Milano, 1981, p.234; Giannattasio, Del contratto estimatorio. La somministrazione, in Tratt.dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1974, p.122 e Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.220) oppure come facoltà di recesso (Balbi, Il contratto estimatorio, in Tratt.dir.civ. it., dir. da Vassalli, vol. VII, Torino, 1960, p.87).

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nota2

Secondo parte della dottrina la restituzione dovrebbe avvenire nel luogo in cui è intervenuta la consegna all' accipiens (Balbi, cit., p.84; Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm. cod. civ., vol.IV, Torino, 1960, p.233; Cottino, Del contratto estimatorio. Della somministrazione, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna - Roma, 1970, p.58).
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nota3

Prevale perciò l'opinione secondo la quale la restituzione debba effettuarsi nel luogo in cui l' accipiens ricevette le cose in consegna, poiché il tradens deve essere rimesso nell'esatta posizione in cui si trovava al momento della conclusione del contratto: così Visalli, cit., p.458; Balbi, cit., p.85; Cottino, cit., p.59.
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nota4

La ratio dell'art. 1557 cod.civ. viene generalmente ricondotta al fatto che la lesione o il perimento delle cose ne rendono impossibile quella restituzione telle quelle che è l'unica alternativa prevista rispetto al pagamento del prezzo (Giuliani, in Comm. cod. civ. dir. da Cendon, IV, Torino, 1999, p.1065).
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nota5

Parte della dottrina ritiene inoltre che l' accipiens possa, ove la natura delle cose lo permetta e qualora si tratti di piccole riparazioni, di provvedervi direttamente egli stesso, risultando così praticabile la restituzione dei beni in natura (Napoletano, Barbieri e Novità, I contratti reali, in Giur. sist. civ. e comm. dir. da Bigiavi, Torino, 1980, p.578).
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nota6

Così Giannattasio, voce Contratto estimatorio, in Enc.dir., vol.X, 1962, p.93. Contra Cottino, cit., p.49, il quale preferisce considerare immediatamente esigibile il credito a seguito del perimento o deterioramento fortuito della cosa.
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Bibliografia

  • BALBI, Il contratto estimatorio, Torino, Trattato Vassalli, VII, 1960
  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • COTTINO, Del contratto estimatorio e della somministrazione, Bologna-Roma, Comm. cod.civ. diretto da Scialoja-Branca, 1970
  • GAZZARA, La vendita obbligatoria, Milano, 1957
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • GIANNATTASIO, La permuta, il contratto estimatorio e la somministrazione, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, 1974
  • GIULIANI, Torino, Comm. cod.civ. , 1999
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • NAPOLETANO BARBIERI NOVITA', I contratti reali, Torino, Giur. sist. civ. e comm. Bigiavi, 1980
  • NEPPI, Librario, N.sso Dig. It., IX, 1965
  • TAMBURRINO, Sulla natura e caratteristiche del contratto estimatorio, Giur.compl.Cass.Civ., III, 1947
  • VISALLI, Il contratto estimatorio nella problematica del negozio fiduciario, Milano, 1974

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