La donazione

Ai sensi dell'art. 769 cod.civ., la donazione può esser definita come "... il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione".

Nel corso dell'esame che segue assumeremo in considerazione l'aspetto soggettivo relativo alle parti; quello oggettivo (che si riferisce cioè agli elementi essenziali che si sostanziano in causa, oggetto e, soprattutto, forma), alla apponibilità di condizione, termine e modo, alle alterazioni patologiche dell'atto negoziale.
Particolare attenzione dovrà essere riservata al tema delle donazioni indirette, vale a dire a quelle negoziazioni che, contrassegnate da una struttura corrispondente a schemi tipici nominati, sono altresì connotate da un elemento causale variabile, dunque concretamente indirizzabile in modo tale da concretare una liberalità.

Speciale rilevanza riveste l'aspetto tributario degli atti di liberalità donativa: nel corso del tempo si sono infatti succedute norme più o meno favorevoli al contribuente (fino a giungere alla totale esenzione dall'imposta di donazione). Va tuttavia rilevato come sia pur sempre dovuta l'imposta di registro, quantomeno in misura fissa (cfr. Cass. Civ., Sez.V, 6096/2016). Va posto in luce inoltre come l'art. 26 del t.u. 131/1986 ponga una presunzione semplice in forza della quale i trasferimenti immobiliari effettuati tra i coniugi o tra parenti in linea retta si presumano effettuati a titolo donativo quando ciò dia luogo ad una maggiore imposizione fiscale rispetto a quella conseguibile alla stregua del titolo oneroso (Cass. Civ., Sez. V, 6674/2016).

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