La diligenza nell'adempimento



L'esatto adempimento richiede per lo più una condotta contrassegnata da cautela e diligenza da parte del soggetto passivo del rapporto obbligatorio. Basta pensare alla complessità che attiene alla costruzione di un ponte, di un fabbricato ad uso abitativo, al trasporto di sostanze nocive come scorie radioattive o tossiche.

Con riferimento a questo aspetto la legge contempla una previsione generica, valevole per tutti i casi in cui non sia diversamente disposto. L'art. 1176 cod. civ. , prevede infatti che il debitore deve, nell'adempiere l'obbligazione, usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Che cosa si intende con questa espressione?

Si fa riferimento a questo proposito a criteri di comportamento del debitore improntati a quella diligenza, prudenza ed attenzione nota1che devono essere ordinariamente impiegati sia in relazione alle fasi prodromiche dell'adempimento vero e proprio (che comprendono quei contegni finalizzati a rispettare i termini temporali e la possibilità stessa che l'adempimento abbia luogo), sia a quelle strettamente esecutive, in vista di consentire il raggiungimento del risultato programmato, consistente nella esecuzione della prestazione prevista nota2 .

Il criterio enunziato corrisponde alla diligenza in astratto, vale a dire riferita a un una figura di debitore medio, tipizzato, il cosiddetto "buon padre di famiglia". Il concetto evoca un soggetto che da un lato ha cura degli interessi propri con attenzione e precisione, dall'altro non si da comunque carico di problematiche capillari o preoccupazioni particolari sulla scorta di conoscenze specialistiche nota3. Non si tratta di far ricorso ad una via mediana tra un uomo massimamente esperto, cauto e diligente e, all'inverso, un soggetto assolutamente incurante, negligente ed incapace, bensì dell'assunzione di un parametro tipizzato di accortezza e diligenza, alieno da eccessi sia in un senso sia nell'altro. E' stato reputata contrastante con il dovere di diligenza media la condotta dell'obbligato che si sostanzi in un errore inescusabile (come quello in cui sia caduto l'emittente di un assegno bancario emesso in difetto di provvista sulla base dell'affidamento della condotta adempiente della banca che in precedenza aveva fatto fronte a situazioni analoghe Cass. Civ., Sez.I, 24842/05 ).

Si parla invece di diligenza in concreto in relazione alla misura di accortezza e di cura che un soggetto impiega nei propri affari. Essa è variabile effettivamente, come si osserva nella realtà di tutti i giorni, da una persona all'altranota4. La legge evidentemente non può conferire rilievo a questa nozione di diligenza. Tuttavia il codice civile accanto alla riferita tipizzazione di cui all'art. 1176 cod. civ. , prevede alcuni criteri di valutazione della diligenza ancorati alla natura dell'attività dedotta nell'obbligazione o al tipo negoziale nel cui ambito essa assume rilievo. Si pensi al disposto di cui all'art. 2236 cod. civ. per quanto attiene alla diligenza del prestatore d'opera professionale quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà; si badi ancora alla minor severità della valutazione della responsabilità del depositario a titolo gratuito di cui all'art. 1768 cod. civ. ovvero, analogamente, del mandatario a titolo gratuito (art. 1710 cod. civ. ).

E' inoltre ammissibile che le parti si accordino nel senso di rendere più severo il parametro legale (convenendo ad esempio che una particolare obbligazione debba essere adempiuta secondo regole scrupolose da soggetti altamente specializzati) oppure anche, inversamente, di attenuare il detto criterio, pur dovendosi rilevare, in quest'ultimo caso, che è comunque nullo il patto con cui il creditore accetti preventivamente di esonerare il debitore da responsabilità per dolo o per colpa grave (art. 1229 cod. civ. ). Diversamente l'adempimento verrebbe a dipendere dal mero arbitrio del soggetto obbligato (cfr. anche l'art. 1355 cod. civ. ).

Note

nota1

Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p. 448, richiede al debitore cura, accortezza e cautela.
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nota2

Gazzoni, M anuale di diritto privato, Napoli, 1996, pp. 549 e 550.
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nota3

Infatti il Giorgianni, Buon padre di famiglia, in N.sso Dig. it., vol. II, p. 596, parla di "diligenza buona ma non eccezionale"; il Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 91, fa invece riferimento alla "diligenza normalmente adeguata al fine".
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nota4

In questo senso Barbero, Il sistema del diritto civile, Torino, 1993, p. 608.
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Bibliografia

  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • GIORGIANNI, Buon padre di famiglia, N.sso Dig.it., II

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