La denuncia per gravi irregolarità di cui all'art.2409 cod.civ.: il procedimento ed i provvedimenti (società per azioni)




A livello procedimentale Il II comma dell'art. 2409 cod.civ., ribadendo quanto già previsto nella disciplina precedentemente in vigore, prevede che il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori ed i sindaci, possa, quale prima misura di carattere istruttorio, ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società. La stessa norma, peraltro, con disposizione espressa, risolve positivamente la questione relativa all'impugnabilità del decreto di ispezione. Pur in assenza di previsione normativa, pare corretto ritenere che la legittimazione all'impugnazione faccia capo ai soggetti portatori di un interesse, e cioè al ricorrente, ai resistenti, alla società e al pubblico ministero.

Il III comma dell'art. 2409 cod.civ. prevede che il tribunale non possa ordinare l'ispezione e debba sospendere il procedimento se gli amministratori e i sindaci sono sostituiti con soggetti di adeguata professionalità. La sospensione deve essere disposta per un "periodo determinato", in attesa dell'esito delle attività compiute dai nuovi organi, i quali sono tenuti a riferire al tribunale sulle attività compiute. Non è chiaro il riferimento a soggetti di "adeguata professionalità". Infatti per i sindaci tale requisito dovrebbe essere soddisfatto dall'appartenenza alle categorie individuate dalla legge. Sembra che una valutazione del loro operato possa entrare in gioco soltanto ove, in ragione del tempo intercorso a far tempo dalla loro nomina, vi sia stata la possibilità di intraprendere azioni concrete (cfr. Tribunale di Vicenza, 30 marzo 2009).
Per gli amministratori parrebbe ragionevole ritenere che l'assemblea che li sostituisce debba attingere fra i soggetti appartenenti alle stesse categorie. Si evince chiaramente dal IV comma che l'esito delle attività compiute dai nuovi organi debba considerarsi positivo se le irregolarità, una volta accertate, siano state eliminate. In tale caso, il tribunale deve dichiarare di non doversi ulteriormente procedere.

Il IV comma dell'articolo prevede inoltre che "Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute... risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni". In assenza di specificazioni, si deve ritenere che il tribunale possa adottare qualsiasi tipo di provvedimento (ad esempio, sequestri a carico degli amministratori, inibitoria di persistere nel compimento di determinati atti, ecc.), fermo restando che la deliberazione finale è di competenza dell'assemblea che deve essere all'uopo convocata (e che potrà deliberare, ad esempio, la revoca degli amministratori e l'azione di responsabilità nei loro confronti).

Ai sensi del IV comma, ultima parte, dell'articolo in parola, nei casi più gravi il tribunale può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. Il decreto che nomina l'amministratore giudiziario priva gli amministratori, dalla sua data, dell'amministrazione della società nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario. Salvo che il decreto disponga diversamente, l'amministratore giudiziario non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, senza l'autorizzazione del tribunale. Infine, all'amministratore giudiziario possono essere attribuiti per determinati atti i poteri dell'assemblea, poteri che però non può efficacemente esercitare senza l'approvazione del tribunale (art. 92 disp.att.cod.civ., I, II e IV comma ). L'amministratore giudiziario deve adempiere ai doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura del proprio ufficio (art. 94, I comma, disp.att.cod.civ. ).

Il V comma dell'art. 2409 cod.civ. stabilisce che l'amministratore giudiziario possa proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Con disposizione espressa, si prevede ora che l'azione di responsabilità possa, nei limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 2393 cod.civ., formare oggetto di rinuncia o transazione.

Con disposizione innovativa, il legislatore della riforma ha stabilito che l'amministratore giudiziario, prima della scadenza del suo incarico, debba rendere conto al tribunale. Debba, cioè, redigere una relazione che contenga la descrizione dettagliata delle attività compiute e dei risultati conseguiti. Tale conto è diverso da quello previsto dall'art. 94, II comma, disp.att.cod.civ. , il quale stabilisce che l'amministratore giudiziario che cessa dal suo ufficio deve depositare presso la cancelleria del tribunale il conto della gestione. Quest'ultimo, infatti, ha natura di rendiconto e si avvicina, nel suo contenuto, ad un bilancio di periodo.

L'amministratore giudiziario, all'esito del suo incarico, può proporre all'assemblea non solo la liquidazione della società, come già previsto nella disciplina anteriore, ma eventualmente anche la richiesta di ammissione ad una procedura concorsuale. Si deve ritenere che la proposta assuma la natura di una condotta doverosa, nella sussistenza ovviamente dei relativi presupposti, piuttosto che di una semplice facoltà dell'amministratore giudiziario.

A norma dell'art. 94 disp.att.cod.civ., la revoca dell'amministratore giudiziario può essere richiesta dai soggetti legittimati a richiederne la nomina, mentre prima della riforma la legittimazione faceva capo al pubblico ministero o a chiunque ne avesse interesse.

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