La denuncia di gravi irregolarità ex art. 2409 cod.civ.: legittimazione attiva (società per azioni)




Nelle società chiuse, al fine di attivare il procedimento di cui all'art. 2409 cod.civ. è necessario che i soci che agiscono detengano una partecipazione almeno pari al 10 per cento. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, invece, i soci denunzianti debbono essere titolari di una quota inferiore, cioè del 5 per cento. Lo statuto, inoltre, può prevedere una percentuale ancora più bassa. La ratio della norma deve essere ricercata nella maggiore polverizzazione delle azioni nelle società aperte, che legittima la previsione di una soglia minima inferiore per l'attivazione del procedimento. Analoga norma è prevista, per le società quotate, dall'art. 128, II comma, del Testo unico della finanza (D.Lgs. 58/98).

Per tutte le società per azioni, siano esse aperte o chiuse, il legislatore ha attribuito la legittimazione attiva alla denunzia anche al collegio sindacale, ovvero al consiglio di sorveglianza o al comitato di controllo interno nei modelli alternativi di amministrazione e controllo. Pare corretto ritenere che la denunzia costituisca non soltanto un potere, ma, ricorrendone i presupposti, piuttosto un dovere di tali organi. Una disposizione analoga è prevista, per le società quotate, dall'art. 152, I comma, del Testo unico della finanza (D. Lgs. 58/98). Il riferimento al "collegio sindacale", al "consiglio di sorveglianza" ed al "comitato di controllo interno", induce a ritenere che non sia consentito ad un singolo componente di tali organi di procedere individualmente alla denunzia, ma che questa debba provenire dagli organi nella loro collegialità.

La legittimazione in capo al collegio sindacale risolve, infine, in senso positivo la questione se il collegio sindacale rimanga in carica anche una volta nominato l'amministratore giudiziario, pur rimanendo ferma la possibilità che il tribunale, dopo aver accertato eventuali gravi irregolarità anche in capo al collegio sindacale, possa procedere alla sua revoca.

Soltanto nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio la legittimazione attiva è attribuita anche al pubblico ministero.

Tale estensione trova la propria ratio nel fatto che, particolarmente nelle società a larga base azionaria (ma non soltanto, ciò che ben potrebbe costituire un motivo di critica alla scelta legislativa), l'interesse alla corretta gestione della società non è esclusivo appannaggio dei soci, o dei soci che raggiungono una certa soglia di partecipazione, estendendosi piuttosto ad una serie più ampia di soggetti. D'altronde, l'art. 128 del Testo unico della finanza (D.Lgs. 58/98) contiene una previsione analoga nota1.

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Note

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È da rilevare, peraltro, che soltanto con riferimento alle società quotate l'art. 152, II comma, del Testo unico della finanza (D.Lgs. 58/98) riconosce la legittimazione della Consob a denunziare le gravi irregolarità dei sindaci.
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