La denuncia di gravi irregolarità di cui all'art.2409 cod.civ.: possibilità di rinunziare al rimedio




Già nel vigore della disciplina previgente alla novella del 2003 si riteneva che i soci denunzianti potessero rinunciare al procedimento ex art. 2409 cod.civ.. Ciò fermo restando che il pubblico ministero, in quanto parte del procedimento, potesse comunque continuare a darvi impulso autonomo. A maggior ragione, se la richiesta fosse stata proposta dal pubblico ministero, la rinunzia della minoranza non avrebbe potuto determinare in ogni caso l'esito del del procedimento. Inoltre l'organo pubblico poteva dirsi titolare non tanto del potere, quanto del dovere, di coltivare l'azione penale nel caso in cui le gravi irregolarità avessero posseduto un risvolto sotto tale profilo.

Con la nuova disciplina la possibilità di esprimere una rinuncia sembra confermata, essendo addirittura venuta meno la possibilità di autonoma richiesta da parte del pubblico ministero, quantomeno nelle società "chiuse". Ciò nondimeno, qualora sia stato il collegio sindacale ad introdurre la denunzia, la rinuncia da parte del socio che ne avesse eventualmente appoggiato l'iniziativa non potrebbe di per sé sola determinare la fine del procedimento. Senza contare che il collegio sindacale parrebbe obbligato ad esporre ai competenti organi del PM anche i fatti irregolari che possedessero caratteri penalmente rilevanti.

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