La denuncia ai fini della prelazione in tema di beni culturali



La denuncia è l'adempimento contemplato in esito alla stipulazione di un atto che importa l'alienazione di un bene culturale appartenente a persona fisica o ad una persona giuridica con fini lucrativi .

Esso ha la finalità di informare l'Autorità delle vicende afferenti alla circolazione del bene ponendola in grado di eventualmente esercitare discrezionalmente la prelazione.

L 'art. 59 del Codice (D. Lgs. 42 del 2004 ) sancisce l'obbligo di denunzia al Ministero "(de)gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali" nota1.

L'obbligo di denuncia si applica pertanto sia per gli atti di trasferimento della proprietà (a titolo gratuito ed a titolo oneroso), sia per gli atti idonei a trasmettere, per i soli beni mobili, la semplice detenzione del bene (tali quelli costitutivi di diritti personali di godimento: contratti di locazione, di comodato, di deposito: da notare che, per effetto della modifica introdotta dalla Legge12 luglio 2011, n. 106, la disposizione non si applica più ai beni immobili di cui venga trasferita la detenzione). La denunzia deve essere eseguita anche in relazione all'efficacia acquisitiva determinata da fatti giuridici quali la morte del titolare del bene (ciò che determina il subingresso dell'erede).

L'espressione citata "in tutto o in parte" palesa che la norma trova applicazione anche per gli atti costitutivi o traslativi di diritti reali limitati (enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione) nonché per la cessione della nuda proprietà.

Ai sensi del II comma dell'art. 59 del D. Lgs. 42/04 nota2 la denuncia è effettuata entro trenta giorni:
a) dall'alienante o dal cedente la detenzione , in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte . Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'art. 623 cod.civ. (e non più dall'apertura della successione, come prevedeva il testo originario della norma anteriormente alla modifica introdotta con D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156), salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile nota3. In tal caso la denunzia non appare tuttavia funzionale all'esercizio del diritto di prelazione che, come tale, non può certo avere a che fare con il fenomeno successorio mortis causa.

Ai sensi del IV comma dell'art. 59 del Codice , la denuncia contiene nota4:
a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
b) i dati identificativi dei beni ;
c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dalla legge.

Si badi che ai sensi del V comma della norma citata 59 la denunzia priva delle indicazioni previste dal IV comma o con indicazioni incomplete o imprecise si considera come non effettuata. Ne seguirebbe, tra l'altro, la permanenza in capo al Ministero, del diritto di esercitare la prelazione anche oltre i 60 giorni di cui all'art. 61 del Codice (già art. 60 T.U. 490/99).

Ai sensi del III comma dell'art. 59 del Codice la denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trova il bene.

Che cosa dire di una denunzia inoltrata successivamente al decorso del termine di trenta giorni?

Al riguardo viene in considerazione l'art. 173 del Codice , ai sensi del quale chi, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato al II comma dell'art. 59 del Codice, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali è punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469. Analoga pena è prevista per l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di cui al I comma dell'art. 61 del Codice nota5.

E' il notaio incaricato della stipula da considerarsi tecnicamente come "obbligato" rispetto alla denunzia in esame? Dal punto di vista formale la risposta non può che essere negativa: la legge cita infatti all'art. 59 del Codice " l'alienante o il cedente " nonché ulteriori soggetti che assumono la veste di parti nelle negoziazioni o negli altri fenomeni giuridici dai quali scaturisce l'obbligo di dar corso alla denuncia. E' tuttavia fuor di dubbio che il notaio, quale professionista incaricato della stipulazione e delle operazioni ad essa accessorie, potrebbe ben essere reputato responsabile e tenuto al risarcimento dei danni per non avere quantomeno debitamente avvisato le parti dei rischi connessi alla stipulazione.

Nel tempo precedente l'entrata in vigore del D. Lgs. 42/04 ci si domandava se, oltre alla cennata sanzione di natura penale, vi fossero altre conseguenze (ulteriori anche rispetto alla nullità dell'atto), con particolare riferimento alla possibilità che il Ministero, una volta ricevuta in ritardo la denunzia, potesse procrastinare indefinitamente (dunque oltre il termine di sessanta giorni che gli è concesso dalla legge) la decisione circa l'attivazione della prelazione. Al riguardo è intervenuto espressamente il II comma dell'art. 61 del Codice, a mente del quale nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi del IV comma dell'art. 59 del Codice nota6.

Note

nota1

L'art. 30 della Legge 1089/39 (legge già abrogata dall'art. 166 del D.Lgs. 490/99, e la cui abrogazione è stata inoltre disposta dall'art. 2 e dall'allegato 1 del D.L. 200/08) prescriveva l'obbligo di denunciare al Ministero dei beni culturali "ogni atto, a titolo oneroso o gratuito, che trasmetta, in tutto o in parte" la proprietà o la detenzione del bene. Successivamente l'art. 58 del t.u. 490/99 si era espresso del tutto analogamente, assumendo in considerazione "gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero".
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nota2

La norma rinviene un antecedente nell'art.30 della Legge 1989/39 che, relativamente all'individuazione del soggetto tenuto ad effettuare la denuncia menzionava il "proprietario" e "chiunque a qualsiasi titolo detenga" il bene culturale oggetto di notifica. (art. 30 della Legge 1089/39) Le espressioni adottate dalla norma erano assai comprensive, in modo da rendere indispensabile a chiunque si trovasse anche nella mera detenzione del bene provvedere alla denuncia. Si aggiunga che l'art. 56 del regolamento del 1913 prescriveva l'obbligo in tal senso per il soggetto al quale viene notificato il decreto di vincolo.

Il II comma dell'art. 58 del t.u. 490/99, al quale si ispira direttamente la norma di cui all'art. 59 del Codice attualmente vigente, era sul punto assai esplicito. La denuncia doveva essere effettuata entro trenta giorni(termine invece sconosciuto nella previgente disciplina) ad opera dei seguenti soggetti:
a) dal proprietario o dal detentore del bene, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito;
b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte.
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nota3

Il Codice ha risolto i problemi che si agitavano sotto il vigore del precedente t.u. 490/99 . Si discuteva in proposito circa il dies a quo del termine di trenta giorni: se cioè esso dovesse identificarsi nel momento dell'apertura della successione piuttosto che nel giorno in cui il beneficiario (erede o legatario) avesse conseguito il possesso del bene, avesse assunto la veste di erede accettante ovvero la consapevolezza del beneficio del legato.
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nota4

Ai sensi dell'art. 57 del regolamento del 1913 la denuncia doveva contenere i seguenti elementi: una sommaria descrizione delle cose, la natura e le condizioni dell'alienazione, nome, cognome e domicilio delle parti, e la firma delle stesse, luogo di consegna delle cose, data in tutte lettere. Il IV comma dell'art. 58 del T.U. 490/99 era connotato da un tenore letterale più preciso, assai simile a quello dell'attuale art. 59 del Codice . La denunzia doveva infatti contenere: a) i dati identificativi dell' alienante e dell'acquirente; b) i dati identificativi dei beni alienati; c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni alienati; d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'alienazione; e) l'indicazione del domicilio in Italia dell'alienante e dell'acquirente ai fini delle eventuali comunicazioni previste da questo Titolo.
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nota5

La norma appare meramente reiterativa, quanto alla sanzione, dell'art. 122 del T.U. 490/99 che alla lettera b) prevedevala sanzione della reclusione fino ad un anno e la multa da lire 3.000.000 a lire 150.000.000per chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all' art. 58, II comma , la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali.
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nota6

Sotto il vigore del t.u. 490/99 sembrava invece preferibile rispondere negativamente al quesito, anche sulla scorta del modo di disporre dell'art. 60 del T.U. 490/99, norma il cui I comma si limitava a prevedere senza distinzioni che il diritto di prelazione dovesse essere esercitato nel termine di due mesi dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'art. 58.
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Prassi collegate

  • Beni culturali ed imposta di registro
  • Quesito n. 104-2008/C, Beni culturali e conseguenze dell'omessa denuncia
  • Quesito n. 334-2007/C, Decorrenza del termine, denuncia ex art. 59 d.lgs. 42/2004, fattispecie particolare
  • Quesito n. 528-2006/C, Denuncia tardiva del trasferimento di un bene culturale ed effetti del decorso del termine
  • Quesito n. 251a-2006/C, Beni culturali, conferimento in società ed esercizio della prelazione da parte dello Stato

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