La delega delle attribuzioni del consiglio di amministrazione (società per azioni)



Il testo dell'art. 2381 cod. civ. novellato dalla riforma del 2003 impone che il consiglio di amministrazione determini il contenuto, i limiti, e le eventuali modalità di esercizio della delega. Tale obbligo, va adempiuto nel momento stesso in cui viene conferita la delega di poteri. La deliberazione di delega, pertanto, dovrà contenere in modo dettagliato, per quanto possibile, l'oggetto della stessa, i suoi limiti e le eventuali modalità di esercizio.

Non tutti i poteri, tuttavia, sono delegabili. La norma citata dispone infatti che non possono essere delegate le attribuzioni relative:
  • all'emissione di obbligazioni (art. 2420 ter cod.civ.);
  • alla redazione del bilancio (art. 2423 cod.civ.);
  • alle decisioni inerenti l'aumento di capitale ovvero la riduzione del capitale per perdite (artt. 2443 , 2446 e 2447 cod.civ.);
  • alla redazione del progetto di fusione e di scissione (artt. 2501 ter e 2506 bis cod.civ.).

Nulla dispone invece l'articolo in esame circa le cosiddette deleghe atipiche, ossia quelle deleghe, spesso utilizzate nella prassi, al fine di ripartire all'interno del consiglio di amministrazione specifici incarichi. A prima vista parrebbe pertanto che il legislatore abbia voluto escludere ogni forma di delega che non rispondesse alle formali prescrizioni imposte dal primo comma della norma in commento.

In realtà pare che il legislatore abbia più che altro preso atto di tale diffusa prassi, nel disciplinarne l'aspetto patologico, in sede di trattazione della responsabilità dell'amministratore per il compimento di atti in eccesso di delega. Ai sensi del I comma dell'art. 2392 cod.civ. , in tema di responsabilità verso la società per i danni compiuti dall'amministratore inosservante rispetto ai propri doveri, viene escluso ogni pregiudizio allorquando si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. Con la riforma, pertanto, il legislatore, per la prima volta, ha dato espresso riconoscimento alla figura delle deleghe di fatto, conferendo ad esse, ai fini della responsabilità dei deleganti, la stessa efficacia delle deleghe fondate su una previsione statutaria o su una deliberazione assembleare.

Prassi collegate

  • Quesito n. 879-2014/I, Consiglio di amministrazione di s.r.l. e delega dei poteri al presidente
  • Quesito n. 350-2014/I, Quorum per la delibera riduzione del capitale sociale ex art. 2446

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