La crisi da sovraindebitamento


Per il tramite del D.L. 22 dicembre 2011 n. 212, ma soprattutto della successiva novellazione operata dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3 (stante l'intervento della L. 17 febbraio 2012 n. 10, la quale, in sede di conversione del D.L. 202/2011 ebbe a sopprimere tutta la normativa, rendendo di fatto operante unicamente la L. 2012 n. 3) è stato introdotto nel nostro ordinamento la disciplina del c.d. "sovraindebitamento", la quale costituisce un'assoluta novità, ponendosi in un certo senso a fianco degli istituti fallimentari.

Giova in questo senso osservare che, all'esito della riforma delle procedure concorsuali intervenuta tra il 2005 ed il 2006, già vennero mitigati gli aspetti sanzionatori originariamente posti a carico del fallito ed introdotta la disciplina (sia pure ad esclusivo favore della persona fisica) dell’esdebitazione (art. 142 e ss. l. fall.). Per il tramite dei quest'ultimo istituto è stata data la possibilità al soggetto fallito (limitatamente alle persone fisiche), all'esito della chiusura del procedimento fallimentare, di vedere cancellate le passività una volta per tutte una volta che si sia pervenuti alla liquidazione dell’attivo attuata nell’ambito del fallimento.
In questo modo si è data al fallito la chanche di poter ripartire, cosa altrimenti non praticabile, stante la permanenza del peso dei debiti pregressi non ancora soddisfatti.

Tutto ciò attiene tuttavia alla situazione dell'imprenditore commerciale. Cosa dire della persona fisica che si trovi in una situazione di insolvenza non rivestendo alcuna qualifica imprenditoriale? La crisi economica ed il sempre maggiore ricorso al credito (non soltanto per provvedere all'acquisto di beni durevoli, ma sempre più spesso anche per sovvenire ad esigenze voluttuarie) ha posto molte famiglie in grave crisi di liquidità, acuita ancor più dalla situazione critica del sistema bancario.

In questo quadro e per sovvenire a queste esigenze la L. n. 3/2012 ha previsto un nuovo istituto, approntando un apposito procedimento per il c.d. "insolvente civile". Le finalità dell'intervento sono esplicitate all'art. 6, a mente del quale gli scopi della novella si sostanziano nel "porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali".
Va notato, che, per assicurare il necessario coordinamento con i vigenti istituti concorsuali, il II comma dell’art. 7 della legge si affretta a far presente che la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti da presentarsi ai creditori richiede, essendo altrimenti inammissibile, che il debitore non sia assoggettabile alle procedure previste dall’art. 1 l. fall. In altri termini delle due l'una: se il soggetto è fallibile non può accedere al procedimento in parola e viceversa.

La L. n. 3/2012 prevede che debitore e creditori si intendano ai fini del raggiungimento di un accordo, soggetto ad omologazione giudiziale, con il quale venga risolta la condizione di sovraindebitamento o con la concessione di una dilazione dei pagamenti ovvero mediante la remissione parziale dei crediti. Una volta raggiunta l'intesa vige il divieto da parte dei creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive nota1.

Anche se la proposta del debitore riguarda i crediti che ne costituiscono l'oggetto , essa sortisce effetto, una volta omologata e pubblicata (comma III art. 12) anche per i creditori rimasti estranei per quanto attiene all’efficacia dilatoria.
Quale natura giuridica possiede l'accordo? Parrebbe appropriato il riferimento al contratto (eventualmente) plurilaterale: al consenso espresso dalla maggioranza qualificata dei creditori pari al 70% del'importo dei crediti occorre, come detto, l'intervento del Tribunale.

Per effetto dell'entrata in vigore del c.d. "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" di cui al Decreto Legislativo del 2019 numero 14 la materia è stata integralmente rivisitata, sia pure con effetti decorrenti dal 15 agosto 2020. La riforma, sulla scorta della constatazione della modesta applicazione pratica dell'istituto riconducibile alla complessità della procedura, ha cercato nuove soluzioni.

Anzitutto il «sovraindebitamento» viene definito dal I comma dell’art. 2 del D.Lgs. 14/2019 testualmente nel modo che segue: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

La crisi da sovraindebitamento può essere affrontata dai soggetti non passibili di liquidazione giudiziale facendo ricorso a tre distinte procedure:
a) il piano di ristrutturazione dei debiti (di cui agli artt. 67-73 D.Lgs. cit.), dedicato al consumatore (che viene a sostituire il “piano del consumatore”);
b) il concordato minore (di cui agli artt. 74-83 D.Lgs. cit.), studiato per il professionista, l’imprenditore "minore", l’imprenditore agricolo e per le start-up innovative (sostitutivo dell' “l’accordo di composizione della crisi");
c) la liquidazione controllata del debitore (di cui agli artt. 268-277 D.Lgs.cit.) rivolta alle predette categorie (sostitutiva della “liquidazione del patrimonio”).

Note

nota1


Non è stato approntato alcun procedimento di liquidazione dei beni dell’insolvente civile che sia paragonabile alla procedura fallimentare che sia instaurabile a domanda e che risulti produttivo di esdebitazione. In questa direzione era indirizzato l’emendamento proposto dal Governo rispetto al testo originario del D.L. 22.12.2011, n. 212, emendamento peraltro non recepito. Quest'ultimo ha successivamente approvato un nuovo testo che è confluito nella L. 2012 n. 3, cassando in sede di conversione del D.L. 212 l'intera disciplina da questo portata.
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Prassi collegate

  • Quesito n. 264-2016/T, Accordo ristrutturazione debiti ex art. 182 bis l. fall. – regime fiscale
  • Quesito n. 344-2015/C, Negozio di destinazione funzionale ad un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento
  • Quesito n. 585-2014/I, Inosservanza dei termini nell’accordo di ristrutturazione dei debiti

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